Fusione societaria non interrompe il processo né sana riserva d’appello tardiva (Cass. civ. Sez. I n. 23092 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fusione per incorporazione non è causa di interruzione del processo, né può essere invocata per giustificare la tardività della riserva di appello. Il difensore dell’incorporata, presente all’udienza immediatamente successiva alla pronuncia della sentenza non definitiva, è tenuto a formalizzare la riserva a norma dell’art. 340, comma 1, cod. proc. civ., non essendo l’evento societario impedimento all’esercizio dei poteri processuali della parte. La riserva esternata dall’incorporante solo all’udienza successiva alla propria costituzione è dunque inammissibile. In tema di azione di ingiustificato arricchimento, il difetto di sussidiarietà non è ravvisabile quando l’altra azione, anche fondata su clausola generale, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fondo espropriato dal Comune per la realizzazione di un’opera mai eseguita, hanno agito per accertare l’ingiustificato arricchimento conseguito dalle società convenute, subentrate nella titolarità del bene. Il primo grado aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo con sentenza non definitiva e aveva poi respinto la domanda nel merito per difetto di locupletazione.

La Corte d’appello di Messina ha ritenuto tempestiva la riserva di appello incidentale dell’incorporante, valorizzando lo stallo processuale determinato dalla dichiarazione di fusione resa all’udienza successiva alla sentenza non definitiva. Ha poi scrutinato gli appelli incidentali secondo il principio della ragione più liquida e, nel confermare il deliberato di primo grado, ha dichiarato inammissibile l’appello principale dei ricorrenti per difetto di sussidiarietà, avendo questi a disposizione l’azione di retrocessione e quella risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è accolto. La tesi del giudice d’appello, secondo cui la fusione è causa di interruzione del processo, non è condivisibile. Anche ammesso un effetto interruttivo, esso non condiziona l’esercizio dei poteri processuali del difensore dell’incorporata: una volta che la parte subentrante sia posta nella condizione di valutare l’iniziativa assunta, resta libera di darvi seguito, senza vedersi opporre la preclusione derivante dall’omesso esercizio tempestivo. Rileva, in particolare, che il difensore dell’incorporata avrebbe potuto formalizzare la riserva alla stessa udienza, salvaguardando anche l’interesse dell’incorporante.

Il Collegio richiama l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla natura della fusione. L’art. 2504-bis cod. civ. non si applica ratione temporis alla vicenda, perfezionatasi il 31.7.2003, ma il principio in esso affermato — fusione come vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico — esclude l’applicabilità delle norme sull’interruzione (Cass., Sez. U., n. 2637/2006). Tale approdo è stato esteso alle vicende anteriori alla novella (Cass., Sez. U., n. 19698/2010) e confermato anche nel mutato assetto interpretativo che riabilita la visione estintivo-successoria (Cass., Sez. U., n. 21970/2021). In ogni caso la fusione non produce effetti interruttivi né effetti salvifici rispetto ad attività prescritte a pena di decadenza.

Accolto il primo motivo, la Corte cassa senza rinvio e decide nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dichiarando inammissibile l’appello incidentale dell’incorporante avverso la sentenza non definitiva.

Il secondo motivo è infondato. Il requisito della sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. non presuppone la tipicità dell’altra azione esperibile: secondo Cass., Sez. U., n. 33954/2023, la preclusione non si ravvisa quando l’altra azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Il motivo, che non illustra tale presupposto, è privo di autosufficienza.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La Corte d’appello aveva fondato la decisione anche su un’autonoma ratio — l’assenza di allegazioni sull’arricchimento del Comune — rimasta priva di critica. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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