Commissione di gara, censure sulla composizione inammissibili senza prova del travisamento (Cons. Stato n. 9128 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le censure relative alla composizione e alle modalità di designazione della commissione giudicatrice devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’esercizio dell’attività valutativa. In caso contrario esse si risolvono in un’astratta pretesa di controllo di legittimità dell’azione amministrativa. Il concorrente che deduca vizi di composizione dell’organo deve quindi dimostrare l’incidenza concreta del vizio sul processo valutativo delle offerte. La statuizione sull’accesso agli atti resa con ordinanza a contenuto decisorio va impugnata immediatamente o con riserva di appello, non potendo essere rimessa in discussione in sede di gravame.

Il Fatto

Una società, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo, ha partecipato a una procedura aperta per l’affidamento di servizi di vigilanza, articolata in più lotti. Per il lotto di interesse si è classificata al secondo posto, mentre l’aggiudicazione definitiva è stata disposta in favore di altra concorrente.

La società ha impugnato davanti al TAR Abruzzo l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo plurimi vizi, tra cui l’autonominazione del direttore generale a presidente della commissione, la mancata osservanza dell’obbligo di sorteggio dei componenti e il difetto di competenza tecnica degli stessi. Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, dichiarando la cessata materia del contendere sull’accesso. Propone appello la società soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell’appello. Quella relativa al motivo sull’accesso è fondata: l’ordinanza del TAR che aveva dichiarato improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. aveva contenuto decisorio e andava ricondotta all’art. 279, secondo comma, n. 4), c.p.c. L’appellante avrebbe dovuto impugnarla subito o formulare riserva di appello ex art. 340 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 c.p.a..

Da ciò discende il rigetto degli ulteriori motivi con cui si ripropongono le censure sulla composizione della commissione. Il Consiglio di Stato richiama il pacifico indirizzo secondo cui tali doglianze devono essere accompagnate, a pena di inammissibilità, dall’allegazione di evidenti travisamenti o incongruenze nell’attività valutativa (Cons. Stato n. 5858 del 2024; n. 7595 del 2019; n. 571 del 2014).

Il primo giudice aveva esaminato nel merito le doglianze, giudicandole infondate. Esse sono però prima ancora inammissibili, perché l’appellante non ha allegato né provato come i pretesi vizi di composizione abbiano inciso sul processo valutativo delle offerte. Le argomentazioni fondate sul mancato soddisfacimento del diritto di accesso non possono trovare ingresso, stante l’inammissibilità del relativo motivo.

Le allegazioni contenute in memoria, per vero generiche, circa gli errori commessi nell’esame dell’offerta, non sono idonee a condurre a conclusioni diverse, in assenza di puntuali censure sulle valutazioni delle offerte dei concorrenti. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese del grado in ragione delle peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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