Motivazione apparente e interpretazione letterale del contratto di appalto (Cass. civ. Sez. II n. 24234 del 30.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e va cassata, la sentenza d’appello che, senza spiegare le ragioni della conferma, si limiti a un’ellittica adesione al risultato del primo giudice, omettendo l’esame delle censure proposte con il gravame. La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, dia conto, sia pure in modo sintetico, delle ragioni della conferma e renda possibile il controllo del percorso argomentativo. Nell’interpretazione del contratto, il criterio letterale, ai sensi dell’art. 1362 c.c., resta centrale e non è superabile quando la lettera della convenzione riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti; gli ulteriori criteri ermeneutici dell’art. 1363 c.c., funzionale e secondo buona fede, non possono contraddire un dato testuale univoco, come la determinazione di un prezzo fisso rispetto al quale la diversa modalità di pagamento opera su piano distinto.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per fatture relative a un contratto di servizio energia di durata quinquennale, avente ad oggetto la somministrazione di metano e la gestione del riscaldamento dell’edificio. Il condominio propose opposizione, contestando i criteri di calcolo del corrispettivo e deducendo di avere versato somme superiori al dovuto, anche per la riqualificazione della centrale termica e delle sottocentrali, e chiese in via riconvenzionale la restituzione degli importi eccedenti e la risoluzione del contratto.

Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò il contratto risolto per mutuo dissenso e, accertate le reciproche poste di dare e avere, condannò la società a restituire una somma al condominio. La Corte d’appello di Roma respinse gli appelli principale e incidentale. La società ricorse per cassazione con cinque motivi; il condominio resistette con controricorso e ricorso incidentale con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il motivo di ricorso incidentale con cui il condominio deduceva la mancata pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello avversario ex art. 342 c.p.c.. Il motivo è infondato: per la giurisprudenza di legittimità, il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia, che si configura solo nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito. Poiché la Corte di Roma ha esaminato il merito, ha implicitamente respinto l’eccezione; e l’atto di appello, consultato quale giudice del fatto processuale, conteneva censure idonee a sottoporre a critica specifica la decisione di primo grado.

È invece fondato il primo motivo del ricorso principale, con cui si denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ricostruisce il quadro dei precedenti: la motivazione per relationem è legittima se il giudice d’appello esprime, pur sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi proposti, consentendo di ricavare un percorso argomentativo adeguato. Va invece cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire al primo grado senza che emerga l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, come affermato da Sez. I n. 14786 del 2016, Sez. I n. 20883 del 2019 e Sez. III n. 2397 del 2021.

Nel caso concreto, la sentenza d’appello manifesta un’ellittica condivisione del risultato del primo giudice ma è priva di una propria trama argomentativa: omette di esaminare la minuziosa sequenza di rilievi critici rivolti dalla società alla sentenza impugnata, in particolare sull’esegesi delle clausole contrattuali in tema di remunerazione, tariffa e revisione prezzi, e sugli errori contabili contestati. L’accoglimento di questo motivo assorbe i restanti motivi del ricorso principale e il terzo motivo di quello incidentale.

È altresì fondato il secondo motivo del ricorso incidentale, in tema di interpretazione del contratto. La Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’elemento letterale, pur centrale, va riguardato alla stregua dei criteri funzionale e di buona fede, ma l’art. 1362 c.c. non svaluta il dato testuale: quando la lettera della convenzione rivela con chiarezza la volontà delle parti, una diversa interpretazione non è ammissibile (Sez. II n. 21576 del 2019; Sez. I n. 10967 del 2023). La Corte d’appello non ha compreso che la clausola contrattuale prevede un prezzo fisso per la riqualificazione energetica, rispetto al quale il riferimento al fattore moltiplicativo si colloca sul piano della mera modalità di adempimento. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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