Inammissibile il ricorso che mescola vizi motivazionali ed errores in iudicando (Cass. civ. Sez. I n. 31773 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che prospetti cumulativamente censure motivazionali ed errores in iudicando, senza consentire di isolare con chiarezza le singole doglianze riconducibili ai diversi paradigmi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., è inammissibile per violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il motivo che, a fronte della declaratoria di inammissibilità del corrispondente motivo di appello, attinga direttamente il merito senza censurare l’error in procedendo del giudice del gravame, non supera tale statuizione, passata in giudicato. La preclusione della doppia conforme in facto, operante ratione temporis ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., impedisce inoltre la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. La Corte non è competente a pronunciarsi sulla sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente e altri soggetti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, eccependo il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente in monitorio, le inesattezze sui nominativi degli ingiunti e la mancanza di prova sull’esistenza e sull’entità del credito. Il tribunale rigettò l’opposizione; la Corte di appello respinse il gravame, ritenendo infondate le censure sulla correzione dell’errore materiale e generiche ed esplorative le doglianze sul quantum e sulla richiesta di c.t.u. contabile.
Per la cassazione di quella sentenza il ricorrente ha articolato quattro motivi, deducendo l’omessa notifica dell’ordinanza di correzione, la mancata ammissione delle istanze istruttorie, la sussistenza dei requisiti per la sospensione dell’esecutività e l’illegittima applicazione di interessi. La società cessionaria ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile sotto plurimi e concorrenti profili. Anzitutto rileva che tutte le censure si fondano sulle domande già articolate in appello e non rispettano l’onere di specificità dei motivi. La parte che denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che è tenuta a richiamare. Il motivo che non consideri le ragioni poste a base del decisum costituisce un “non motivo”, sanzionato con l’inammissibilità.
La Corte osserva che il giudice del gravame ha ritenuto il motivo di appello sul merito generico ed esplorativo, con un rilievo di sostanziale inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ. rimasto non impugnato. Il motivo di ricorso che attinga direttamente il merito, senza censurare l’error in procedendo che avrebbe impedito la valutazione nel merito, non supera quella statuizione, con conseguente passaggio in giudicato della relativa declaratoria e venir meno dell’interesse.
In secondo luogo, le censure prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea, motivazionali ed errores in iudicando, riversando sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. La sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei è inammissibile, non essendo consentito prospettare la medesima questione sotto profili incompatibili. La possibilità di superare tale rilievo, quando la formulazione consenta di cogliere con chiarezza le doglianze scindibili, non ricorre nel caso concreto.
In terzo luogo, ove si volesse invocare l’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., le censure trascurano la preclusione della doppia conforme in facto, applicabile ratione temporis ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., nonché l’onere di indicare le ragioni di fatto delle due decisioni e dimostrarne la diversità. Né rispettano i requisiti dell’art. 366, n. 6), e dell’art. 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., dovendo il fatto storico omesso essere un preciso accadimento, non una questione o argomentazione.
Quanto al vizio di violazione di legge, il ricorso non dimostra in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza gravata contrastino con le norme invocate. La valutazione degli elementi istruttori è riservata al giudice di merito, le cui conclusioni non sono sindacabili in cassazione, non potendosi trasformare il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Infine, il giudizio sulla necessità della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, censurabile solo ai sensi del n. 5), con le preclusioni della doppia conforme, mentre la richiesta di sospensione dell’esecutività spetta in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato.
Nota della Redazione
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