Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso tra oneri up-front e recurring (ABF Collegio di Bari n. 2783 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25.07.2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, secondo l’interpretazione dell’art. 125-sexies T.U.B. conforme alla sentenza Lexitor. I costi recurring si riducono secondo il criterio di proporzionalità lineare; i costi up-front, in mancanza di diversa previsione pattizia, secondo la curva degli interessi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili, perché l’intermediario agisce come sostituto d’imposta. La commissione di estinzione anticipata è dovuta entro le soglie di legge, salvo che il ricorrente alleghi e provi la sua mancanza di oggettiva giustificazione.
Il Fatto
Un ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto in data 08.09.2017, estinto anticipatamente con conteggio estintivo al 30.09.2022. Insoddisfatto dell’esito dell’interlocuzione con l’intermediario, si era rivolto all’Arbitro chiedendo il rimborso di € 2.728,08 a titolo di quota non maturata delle commissioni di intermediazione e delle spese di istruttoria, oltre alle commissioni di estinzione anticipata, agli interessi legali e alle spese di assistenza difensiva.
L’intermediario si era opposto sostenendo che le spese di istruttoria e di intermediazione non fossero soggette a rimborso, di aver già corrisposto gli interessi nominali per € 2.640,78, di essere carente di legittimazione passiva quanto agli oneri di intermediazione e di aver offerto in sede di reclamo € 211,27 a titolo conciliativo. Il ricorrente aveva replicato qualificando tale offerta come riconoscimento di debito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il contratto era stato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, che ha modificato l’art. 125-sexies T.U.B., e che l’estinzione era avvenuta alla cinquantottesima rata. Ha quindi richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, dopo la decisione della Corte costituzionale n. 263/2022, trova applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B. come interpretato alla luce della sentenza Lexitor, in continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019.
Da tale quadro il Collegio ha tratto i criteri di retrocessione: per i costi recurring opera la proporzionalità lineare, salvo diversa previsione contrattuale; per i costi up-front, in assenza di patto diverso, si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi. Ha inoltre confermato la non retrocedibilità degli oneri erariali, richiamando la natura di sostituto d’imposta dell’intermediario e l’art. 125-ter T.U.B. Il quadro è stato ritenuto confermato dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023.
Quanto alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023, C-555/21, il Collegio ha ribadito, in continuità con la propria decisione n. 5157/2023, che essa non ha disatteso la Lexitor, avendo la Corte evidenziato le specificità dei contratti di credito immobiliare. Ha poi qualificato le spese di istruttoria come up-front e le spese di intermediazione come recurring, valorizzando il riferimento contrattuale a iniziative pubblicitarie e al mantenimento delle strutture.
Sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, il Collegio l’ha respinta richiamando la propria decisione n. 23783/2018: si tratta di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e come tali soggetti a riduzione. Ha quindi riconosciuto al ricorrente € 1.290,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Ha invece respinto la domanda sulla commissione di estinzione anticipata, poiché l’importo rimborsato in anticipo superava la soglia di € 10.000,00 e il ricorrente non aveva provato la mancanza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo, secondo l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 5909/2020. Ha infine escluso la rifusione delle spese di assistenza difensiva, data la natura seriale del ricorso.
Nota della Redazione
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