Mansioni superiori e procedimento trifasico di comparazione delle declaratorie contrattuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32966 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento superiore e differenze retributive, il giudice di merito deve accertare le mansioni concretamente svolte e compararle con le declaratorie dei profili professionali coinvolti, applicando il procedimento trifasico di sussunzione. Le eventuali imprecisioni nella trascrizione delle declaratorie cd. generali di area non inficiano la decisione quando la comparazione sia stata compiuta sulle declaratorie specifiche di “profili e parametri”. La qualificazione delle mansioni come corrispondenti a un livello diverso da quello formale costituisce accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali. È poi inammissibile il motivo che, per contestare l’ammissione della prova testimoniale in appello, non rispetti il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il Fatto

Il lavoratore, inquadrato nel parametro retributivo 193 del CCNL di categoria, ha chiesto l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore nel parametro 250 con decorrenza dal gennaio 1992, la condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive nel limite della prescrizione e il risarcimento del danno da inattività lavorativa. Il Tribunale di Roma aveva rigettato integralmente il ricorso.

La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, ha condannato la società al pagamento di una somma per differenze retributive, riconoscendo come corrispondente all’attività svolta il parametro 230, corrispondente alla richiesta formulata in via subordinata. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricondotto tutti i motivi al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., benché la ricorrente non l’avesse specificato. Il primo e il secondo motivo, connessi, sono stati esaminati congiuntamente e giudicati infondati, con taluni profili di inammissibilità.

La Corte ha verificato la correttezza del procedimento trifasico seguito dal giudice di merito, richiamato in sentenza con i principi espressi da Cass. n. 8589/2015. Il giudice d’appello ha escluso la sussunzione nel parametro 250 perché insufficiente la prova dell’incidenza dell’attività nella parte decisionale effettiva, come esige la declaratoria, e ha invece ritenuto dimostrato il livello corrispondente al parametro 230, valorizzando le testimonianze raccolte, la nomina a coordinatore della struttura tecnica centrale e la funzione di direttore del contratto di fornitura.

Le imprecisioni rilevate nella trascrizione delle declaratorie — la mancata specificazione che una declaratoria è riferita al profilo “Professional” e la qualificazione in termini esemplificativi di quella relativa al profilo “Capo unità organizzativa amm./tecnica” — sono state giudicate veniali e ininfluenti, non avendo inciso sulla correttezza della comparazione. Ha osservato il Collegio che la Corte territoriale ha riscontrato nell’attività del lavoratore tratti propri della declaratoria del parametro 230, segnatamente il margine di discrezionalità e l’ampia autonomia, laddove il parametro 193 si riferisce a una mera autonomia operativa priva di discrezionalità.

La censura sulla mancata analisi delle declaratorie generali di area è stata respinta: la ricorrente non ha spiegato come tali declaratorie potessero assumere rilievo esegetico in una fattispecie in cui venivano in considerazione, in modo assorbente, le declaratorie specifiche di “profili e parametri”. Quanto al secondo motivo, una parte è stata dichiarata inammissibile perché integra una diversa lettura delle risultanze processuali, riservata al giudice di merito.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente ha ignorato la parte di motivazione con cui il giudice d’appello ha ritenuto non corretta l’impostazione del primo giudice sulla genericità dell’atto introduttivo. In tema di interpretazione degli atti processuali delle parti, la Corte ha richiamato i canoni di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., con portata generale (così Cass. n. 26192/2025; Cass. n. 16057/2016). Il motivo difetta inoltre di autosufficienza, perché la ricorrente non ha riferito come si fosse pronunciata la Corte distrettuale sulle contestazioni. La censura sulla violazione dell’art. 253 c.p.c. è stata respinta, richiamando Cass. sez. III n. 18481/2015: la facoltà di chiarimenti non può supplire all’onere probatorio della parte. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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