Il verbale ispettivo vale come prova liberamente valutabile e la censura sull’orario di lavoro è inammissibile se mira alla rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2908 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non come atto amministrativo di cui sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 112 c.p.c. o di vizi di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici già operata dal giudice di merito, riservata alla sua libera valutazione delle emergenze istruttorie e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. Deve tenersi distinta l’ipotesi dell’omesso esame di una domanda, che solleva un problema processuale esaminabile direttamente dalla Corte, da quella della censura dell’interpretazione data dal giudice di merito, che integra un accertamento di fatto riservato al giudice stesso.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo, era stata accertata un’omissione contributiva a carico della società, riferita al maggior orario di lavoro settimanale svolto dalla lavoratrice oltre l’orario dichiarato. La lavoratrice aveva riferito agli ispettori di prestare attività fino alle ore 15,30, mentre in sede di udienza aveva dichiarato un orario inferiore, fino alle 14,30, con un’ora di pausa pranzo, giustificando la diversa versione con una presunta incomprensione della domanda rivoltale dagli ispettori.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni rese in udienza. La Corte d’appello di Palermo, in riforma parziale della decisione, ha invece reputato inattendibili le dichiarazioni rese dalla lavoratrice in udienza e, sulla base del verbale ispettivo, ha condannato la società al pagamento delle somme accertate per l’omissione contributiva, oltre sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 112, 244, 251 e 253 c.p.c., per aver la Corte d’appello attribuito prevalenza alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori rispetto alla deposizione giurata, dichiarandolo inammissibile.
Il Supremo Collegio ha chiarito che la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere tenuta distinta dall’ipotesi in cui si censuri l’interpretazione della domanda data dal giudice di merito. Solo nel primo caso, dell’omesso esame di una domanda, si pone un problema di natura processuale che legittima la Corte ad un esame diretto degli atti. Nel secondo, invece, l’interpretazione della domanda integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della correttezza della motivazione. Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è chiara e parte ricorrente, lungi dal dedurre l’omessa valutazione di un fatto storico, ha incentrato le proprie censure su profili valutativi dell’iter motivazionale, incensurabili in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 5851 del 2024, secondo cui nel giudizio sul rapporto previdenziale il verbale ispettivo è fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e non un atto amministrativo di cui sindacare la legittimità. La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice, che ha condotto la Corte territoriale a concludere per lo svolgimento dell’attività lavorativa fino alle 15,30, è frutto del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, non sindacabile nel merito se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., limite rispetto al quale il ricorso nulla aveva argomentato.
In definitiva, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto volto, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, conformemente al principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2021.
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