Notifica PEC dell’appello tributario prima del processo telematico è inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 4351 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la notifica dell’atto di appello a mezzo posta elettronica certificata, eseguita in una Regione in cui il processo tributario telematico non è ancora attivato, è radicalmente inesistente, in applicazione del principio di specialità che regola il processo tributario rispetto a quello civile. Tale inesistenza non è suscettibile di sanatoria ex tunc ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., nemmeno per effetto della costituzione della controparte. Ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con l’appello così notificato.

Il Fatto

Un Comune ha emesso un avviso di accertamento per il pagamento della TARSU asseritamente dovuta da una società per gli anni dal 2006 al 2010, in relazione al possesso di un opificio industriale sito nel territorio comunale.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso della contribuente. Il Comune ha proposto appello, notificandolo a mezzo PEC. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata, ha accolto il gravame e ha dichiarato la legittimità dell’avviso, qualificando la mancata sottoscrizione digitale e l’omessa dicitura di cui all’art. 3 della legge n. 53/1994 come mere irregolarità, non inficianti la validità dell’atto. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato con priorità il primo motivo, con cui la società ha dedotto l’inesistenza del ricorso in appello per essere stato lo stesso notificato a mezzo PEC il 19 dicembre 2014, in un momento in cui il processo tributario telematico non era ancora attivo nella Regione di riferimento.

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui le disposizioni tecniche del processo tributario telematico sono state adottate solo con il D.M. 4 agosto 2015, con attivazione sperimentale in alcune Regioni e, per la Regione Campania, a decorrere dal 15 febbraio 2017. Ne deriva che la notifica a mezzo PEC dell’atto di appello, effettuata prima di tale data, deve intendersi totalmente priva di effetto.

La Corte ha richiamato Cass., Sez. T., n. 16689 del 2021, Cass., Sez. VI/T, n. 14937 del 2020 e Cass., Sez. VI/T, n. 17941 del 2016, nonché Cass., Sez. T., n. 15776 del 2023, che ha ribadito come la notificazione a mezzo PEC in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione di riferimento sia inesistente, con inconfigurabilità di qualsivoglia sanatoria ex tunc conseguente alla costituzione dell’amministrazione intimata.

Alla luce di tale orientamento, la Commissione regionale ha erroneamente configurato una notifica semplicemente irregolare, anziché radicalmente inesistente e non suscettibile di sanatoria. L’accoglimento del primo motivo ha assorbito le restanti censure. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto e non potendo l’appello essere tempestivamente riproposto per il decorso dei termini, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune. Il recente consolidamento dell’orientamento ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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