Limiti del giudizio di rinvio e valutazione delle deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. 5 n. 493 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio, quando la cassazione sia stata pronunciata per motivazione apparente, non è vincolato da una preclusione generale su tutte le produzioni e allegazioni difensive, ma deve individuare specificamente su quali dati, informazioni o documenti sia maturato il giudicato interno. La rinuncia a uno o più motivi di ricorso per cassazione può essere effettuata dal difensore munito di semplice procura ad litem, trattandosi di scelta attinente alla tecnica difensiva, non implicante disposizione del diritto sostanziale. Il vizio di contraddittorietà della motivazione è deducibile solo in caso di assoluta irriducibilità delle affermazioni del giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento induttivo per l’anno 2013, contestando la deducibilità di costi relativi a fatture per prestazioni di assistenza all’acquisto e trasporto di bestiame, ritenute generiche e non inerenti, nonché accertando maggiori ricavi in base a una percentuale di redditività applicata sul volume delle vendite. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, la società aveva proposto ricorso per cassazione, accolto in parte con ordinanza n. 35153/2022, che aveva rilevato l’assoluta apparenza della motivazione della sentenza di appello per omesso esame delle deduzioni difensive e dei documenti prodotti.
Nel giudizio di rinvio, la Corte di giustizia tributaria della Campania aveva accolto solo parzialmente l’appello della contribuente, dichiarando inammissibili le eccezioni nuove e ritenendo generiche le fatture, senza valutare le tabelle riepilogative prodotte dalla società. Avverso tale sentenza la società ha proposto nuovo ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile la rinuncia al primo motivo di ricorso, effettuata dal difensore nella memoria illustrativa, aderendo all’orientamento maggioritario secondo cui la scelta di rinunciare a singoli motivi di impugnazione attiene a una valutazione tecnica riservata al difensore e non richiede procura ad hoc, non comportando disposizione del diritto in contesa.
Nel merito, la Corte ha accolto il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente, riguardanti la violazione dei limiti del giudizio di rinvio. Ha precisato che, in caso di annullamento per vizio di motivazione, i poteri del giudice di rinvio non si limitano alla rivalutazione dei fatti già accertati, ma si estendono all’indagine su altri fatti, con il solo divieto di fondare la decisione sugli elementi già censurati e nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. La Corte ha quindi ritenuto erronea l’interpretazione del giudice del rinvio che aveva considerato l’assorbimento del dodicesimo motivo dell’originario ricorso come causa di automatica inammissibilità di ogni allegazione difensiva, spettando invece al giudice del rinvio valutare su quali specifici dati, informazioni o documenti operasse la preclusione derivante dal giudicato interno.
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, in quanto introduceva una doglianza nuova rispetto al giudizio di rinvio, qualificato come giudizio chiuso, e il quarto motivo, non ravvisando la contraddittorietà della motivazione nei termini richiesti dalla giurisprudenza. Il secondo e il settimo motivo, concernenti la valutazione delle fatture e l’omesso esame delle tabelle difensive, sono stati invece dichiarati assorbiti dall’accoglimento del quinto e sesto motivo.
La Corte ha infine disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame, rimanendo assorbite la richiesta di applicazione della lex mitior di cui al d.lgs. n. 87/2024 e la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 dello stesso decreto.
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Nota della Redazione
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