Chiusura del fallimento e decorrenza del termine per l’equa riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 7457 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore al d.lgs. n. 5/2006, il termine per l’impugnazione del decreto di chiusura decorre dalla comunicazione dell’avvenuto deposito effettuata ai sensi di legge. In mancanza di comunicazione ai creditori, la definitività del provvedimento si determina con il decorso del termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorso per equa riparazione ex art. 4 legge n. 89/2001 depositato prima di tale scadenza è tempestivo. Il decreto di chiusura ha carattere unitario ed inscindibile, non potendosi considerare il fallimento definito per taluni interessati e non per altri. La comunicazione al solo debitore fallito non è idonea a far decorrere il termine per tutti gli interessati.

Il Fatto

Con decreto la corte d’appello ha respinto l’opposizione proposta dal ricorrente avverso la pronuncia del consigliere delegato, che aveva dichiarato la tardività della domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001. Il giudice del merito aveva ritenuto superato il termine di sei mesi dallo spirare del termine per l’impugnazione del decreto di chiusura della procedura concorsuale, notificato al solo ricorrente in qualità di debitore fallito.

La corte territoriale aveva giudicato irrilevante che il decreto non fosse stato comunicato ai creditori insinuati, osservando che l’indennizzo può essere richiesto prima della definizione del giudizio presupposto, non potendosi differire la decorrenza del termine fino alla definitività del provvedimento per tutti gli altri interessati. Il ricorrente ha impugnato il decreto in Cassazione; il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 legge n. 89/2001, 6, paragrafo 1, della CEDU, 111 e 117 della Costituzione, dell’art. 327 cod. proc. civ., dell’art. 119 L.F. e dell’art. 150, comma primo, d.lgs. n. 5/2006. Il ricorrente sostiene che il decreto di chiusura poteva considerarsi definitivo solo alla scadenza del termine annuale decorrente dal deposito, non essendo stato comunicato ai creditori, e che pertanto il ricorso era tempestivo.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il fallimento era stato dichiarato prima dell’entrata in vigore della riforma e restava assoggettato alla disciplina anteriore per effetto dell’art. 150 d.lgs. n. 5/2006. Il termine di impugnazione del decreto di chiusura decorreva quindi dalla comunicazione dell’avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 119 L.F. di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 279/2010.

Nei casi in cui non si applica la novella, ai fini della definitività del provvedimento di chiusura viene in considerazione la regola generale dell’art. 327 cod. proc. civ., con applicazione del termine annuale di impugnazione in mancanza di comunicazione del decreto, secondo gli arresti richiamati (Cass. n. 7218/2009; Cass. n. 9321/2013; Cass. n. 8008/2019), dovendosi escludere che la chiusura del fallimento sia l’esito di un sub-procedimento autonomo.

Il provvedimento, depositato l’8.5.2019, era dunque divenuto definitivo in data 11.9.2020, considerate la sospensione per l’emergenza COVID-19 dal 9.3.2020 all’11.5.2020 e la sospensione feriale, poiché il richiamo alla disciplina del reclamo di cui all’art. 26 L.F. concerne la nuova disciplina e non quella precedente (Cass. n. 3586/1995). Il ricorso ex legge n. 89/2001 era pertanto tempestivo.

Era irrilevante che il provvedimento fosse stato comunicato al solo debitore fallito, poiché per ritenere il decreto definitivo occorreva anche la comunicazione o notifica ai creditori. Il decreto di chiusura ha carattere unitario ed inscindibile, data l’impossibilità di considerare il fallimento definito per taluni soltanto degli interessati (Cass. n. 27401/2023). Il ricorso incidentale è inammissibile, poiché solleva contestazioni su aspetti di merito assorbiti dalla declaratoria di tardività, riproponibili al giudice del rinvio, senza soccombenza del Ministero (Cass. n. 29662/2023; Cass. n. 19503/2018).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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