L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è un pubblico concorso e la giurisdizione resta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 6970 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche dopo la modifica dell’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 ad opera dell’art. 20 della legge n. 118/2022, non integra un procedimento concorsuale per l’assunzione di dipendenti pubblici. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione la riserva di cui al comma 4 del medesimo articolo. Poiché la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e unico livello, la selezione per l’incarico non configura una progressione verticale in un’area superiore. L’atto di conferimento resta espressione dei poteri del datore di lavoro privato, anche laddove il direttore generale sia vincolato alla nomina del candidato con il miglior punteggio.
Il Fatto
Un medico chirurgo aveva impugnato dinanzi al TAR per il Lazio la deliberazione con cui il direttore generale di un’azienda ospedaliera, all’esito di una procedura selettiva, aveva conferito a un altro professionista l’incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa di chirurgia vascolare. Nel costituirsi, il medico risultato vincitore aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, proponendo poi ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo che la controversia fosse devoluta al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando il principio di diritto enunciato nelle decisioni rese sulla questione posta dal TAR per la Liguria con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., decisa nella medesima camera di consiglio. La Corte rammenta la distinzione, propria del lavoro pubblico contrattualizzato, tra l’acquisto della qualifica dirigenziale tramite concorso pubblico e il successivo, distinto, conferimento dell’incarico dirigenziale. La selezione per l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa si innesta, infatti, su un rapporto di lavoro già costituito con l’amministrazione e non è preordinata ad una nuova assunzione.
L’orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo la riforma del 2012 e prima della novella del 2022 riconduceva la fattispecie alla giurisdizione del giudice ordinario, valorizzando il carattere fiduciario della scelta del direttore generale e la natura non concorsuale della procedura, conclusa dalla formazione di una terna di candidati idonei. L’avvento della legge n. 118/2022 aveva invece ingenerato un contrasto, con il Consiglio di Stato che, in alcune pronunce, aveva riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando nel nuovo testo normativo la consacrazione del carattere concorsuale della procedura, atteso il carattere vincolante della graduatoria per il direttore generale.
La Corte di cassazione ha escluso tale ricostruzione, affermando che la procedura non integra un concorso in senso tecnico: essa non è finalizzata all’assunzione o al reclutamento di dipendenti pubblici, ma solo all’attribuzione di una funzione dirigenziale, ossia di un incarico temporaneo, rinnovabile e revocabile. La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello, sicché l’incarico non configura un’ipotesi di progressione verticale verso una posizione funzionale superiore. Non rileva neppure la circostanza che la selezione sia aperta a soggetti esterni all’azienda, poiché il presupposto indefettibile rimane il superamento del concorso pubblico per l’immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria.
La modifica normativa del 2022, eliminando ogni discrezionalità del direttore generale e vincolandolo alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio, non ha mutato la natura privatistica dell’incarico. Essa ha introdotto un limite alla discrezionalità datoriale in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., la cui osservanza va verificata dal giudice ordinario secondo le regole di correttezza e buona fede. Ne deriva che, a fronte di parametri oggettivi e predeterminati, il sindacato del giudice del lavoro potrà essere più incisivo, potendo attingere anche a rimedi non solo risarcitori, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.