Contributi editoria e regolarità contributiva in pendenza di concordato (Cass. civ. Sez. I n. 9522 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici all’editoria, la presentazione della domanda di concordato preventivo, determinando il divieto di pagamenti lesivi della par condicio creditorum desumibile dall’art. 168 legge fall., integra una sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative e rende sussistente la regolarità contributiva dell’impresa ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007. Tale sospensione non è limitata al solo concordato con continuità aziendale, poiché la diversa disciplina prospettata non trova conferma nel quadro normativo di riferimento. La deduzione della parte di essere debitrice di un importo inferiore a quello preteso costituisce mera difesa e non eccezione, sottraendosi al divieto di nuove eccezioni in appello di cui all’art. 345, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che aveva confermato la condanna dell’Amministrazione al pagamento, in favore di una società cooperativa editrice, della somma di euro 2.530.000,00, oltre interessi, a titolo di contributo pubblico per l’editoria per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250.

La società, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nelle more del giudizio di primo grado, aveva ottenuto il riconoscimento del contributo nonostante l’assenza dell’attestazione di regolarità contributiva, che l’Amministrazione aveva elevato a motivo del diniego. La Corte territoriale aveva ritenuto che la domanda di ammissione al concordato preventivo, presentata due giorni prima della scadenza del termine per il deposito della documentazione, integrasse una sospensione degli obblighi e dei pagamenti contributivi. Da qui il ricorso, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina applicabile ratione temporis: i contributi sono erogati in un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 454, l. n. 266 del 2005); la domanda va depositata entro il 31 gennaio successivo (art. 8, secondo comma, d.P.R. n. 223 del 2010) e la documentazione, a pena di decadenza, entro il 30 settembre (art. 10, secondo comma, l. n. 159 del 2007). Tale termine vale anche per la dimostrazione della regolarità contributiva previdenziale.

Il primo motivo è infondato. Non è concludente il richiamo alla natura liquidatoria della procedura, poiché al momento in cui gli elementi della fattispecie dovevano venire a esistenza la società non era ancora stata sottoposta alla liquidazione coatta, circostanza verificatasi solo con decreto del 4 luglio 2013. Dopo l’ammissione al concordato preventivo, il divieto di azioni esecutive posto dall’art. 168 legge fall. comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, poiché sarebbe incongruo che il creditore non possa ottenere in via esecutiva ciò che conseguirebbe con l’adempimento spontaneo.

Non persuade la tesi dell’Amministrazione che limita la sospensione legale al solo concordato con continuità aziendale. La Corte rileva, da un lato, che la diversa disciplina non trova conferma nel quadro normativo; dall’altro, che il divieto di pagamenti preconcordatari previsto dall’art. 182 quinquies, quinto comma, legge fall. per il concordato in continuità, ove il principio di parità è declinato con minor rigore in funzione del risanamento, costituisce semmai argomento a conforto della tesi della sussistenza del divieto anche laddove tale finalità è assente. Inoltre, il contributo non agevola ex ante un’impresa in esercizio, ma sovvenziona ex post spese già sostenute.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati. La Corte territoriale aveva ritenuto tardiva, perché proposta solo in appello, l’eccezione sul limite invalicabile di spesa e aveva aggiunto che il quantum debeatur non era stato contestato. La Cassazione osserva che la deduzione di essere debitrice di un importo inferiore costituisce mera difesa, risolvendosi nella negazione della fondatezza della pretesa avversaria, sottratta al divieto di nuove eccezioni ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 8525 del 2020; Cass. n. 23796 del 2018). Quanto all’art. 342 cod. proc. civ., esso non richiede forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, dovendosi affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice (Cass. Sez. Un. n. 27199 del 2017).

Segue l’assorbimento del quarto motivo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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