Accettazione tacita di eredità desumibile dall’adesione alla domanda di divisione (Cass. civ. Sez. II n. 10544 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra accettazione tacita di eredità, ai sensi dell’art. 476 cod. civ., la condotta del chiamato che, costituendosi in giudizio, dichiari la qualità di erede o aderisca alla domanda di divisione del compendio ereditario senza contestare la titolarità passiva della pretesa. L’accettazione può desumersi anche dal compimento di atti che, oltre ad avere natura fiscale, esplichino effetti civili, come la voltura catastale, che rileva per l’accertamento della proprietà e dei relativi passaggi. Spetta al giudice di merito accertare se gli atti siano incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede. Non è censurabile in cassazione la pronuncia sulle spese adottata senza motivare il mancato esercizio del potere di compensazione.

Il Fatto

Il creditore procedente conveniva in giudizio il figlio del debitore defunto, chiedendo la divisione del compendio ereditario ex art. 599 cod. proc. civ.. Il Tribunale di Lecce dichiarava il diritto dell’attore alla divisione degli immobili pignorati, disponendola mediante vendita.

Il convenuto proponeva appello, rigettato dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza n. 462/2018. I giudici di secondo grado fondavano il riconoscimento dell’accettazione tacita di eredità sul possesso dei beni e su una serie di documenti di valore indiziario, oltre che sul contegno processuale tenuto dal convenuto, che nella comparsa di costituzione aveva aderito alla domanda di divisione. Avverso tale pronuncia il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente contestava la ricostruzione dell’accettazione tacita. Il motivo è inammissibile, perché elude la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva testualmente accertato che il chiamato, costituendosi, aveva aderito alla domanda di divisione, limitandosi a chiedere l’integrazione del contraddittorio. A fronte di tale dato, il ricorrente avrebbe dovuto richiamare specificamente il contenuto della comparsa, onde escludere l’adesione affermata dal giudice di appello.

Nel merito il motivo è infondato. La Corte richiama il principio per cui l’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell’eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa (Cass. Sez. L n. 1183 del 18.01.2017). Ha inoltre ricordato che l’accettazione può desumersi dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius (Cass. Sez. III n. 13384 dell’08.06.2007).

Quanto alle visure catastali, la Corte ribadisce che l’accettazione tacita può desumersi da atti non meramente fiscali, ma al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, rilevante per l’accertamento legale o materiale della proprietà (Cass. Sez. VI n. 11478 del 30.04.2021). I precedenti invocati dal ricorrente non pongono principi di segno diverso: riguardano l’ipotesi in cui la voltura sia stata eseguita da un solo successibile senza elementi di delega o ratifica degli altri.

La Corte conferma che spetta al giudice di merito accertare se gli atti siano incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede (Cass. Sez. II n. 1021 del 20.03.1976). Tale accertamento si sottrae alle censure. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo.

Il quarto motivo è infondato. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non tenuto a motivarne il mancato esercizio; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione (Cass. Sez. VI n. 11329 del 26.04.2019; Cass. Sez. Un. n. 14989 del 15.07.2005). Il raddoppio del contributo unificato prescinde dalla condanna alle spese, collegandosi al rigetto o all’inammissibilità del gravame (Cass. Sez. III n. 26981 del 21.09.2023). Il ricorso è integralmente rigettato.

Nota della Redazione

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