COSAP dovuto dal condominio per occupazione con griglie e bocche di lupo (Cass. civ. Sez. I n. 13967 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È obbligato al pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area già gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, poiché di tale area egli gode un’utilizzazione particolare. La preesistenza della servitù pubblica rispetto all’apposizione delle griglie costituisce accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità. L’eccezione di difetto di titolarità passiva del diritto controverso, prospettata per la prima volta in cassazione e fondata su un fatto nuovo, integra una questione nuova e non è ammissibile; né è ammissibile il motivo che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, solleciti una rivisitazione del merito senza indicare i criteri ermeneutici violati.
Il Fatto
Un condominio impugnava l’ordinanza ingiunzione con cui il Comune gli aveva richiesto il pagamento del COSAP per l’annualità 2014, in relazione all’apposizione di griglie e bocche di lupo su un’area assoggettata a uso pubblico adiacente all’edificio. Il Tribunale accertava che, dall’esame della convenzione di Piano Esecutivo Convenzionale del 1998, l’area privata asservita all’uso pubblico era priva di griglie di areazione, sicché la servitù era sorta libera da ogni vincolo.
La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del condominio. Riteneva irrilevante l’epoca di realizzazione dei manufatti rispetto al titolo e infondata la violazione dell’art. 1029, comma secondo, cod. civ., poiché la servitù riguardava un fondo e non un edificio ed era stata costituita sul fondo già di proprietà del condominio. Il condominio proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la carenza di legittimazione passiva del condominio, sul presupposto che le aree appartenessero a un distinto supercondominio. La Corte lo dichiara inammissibile: la questione è nuova, sollevata pacificamente solo in sede di legittimità, mentre nei gradi di merito il condominio aveva svolto sole difese nel merito.
La Corte qualifica più propriamente l’eccezione come difetto di titolarità passiva del diritto controverso, secondo il principio di Cass. S.U. 2951/2016, perché attiene al merito e riguarda un fatto solo in questa sede allegato, non desumibile dalla prospettazione della domanda e della correlata difesa. Non è dunque ammissibile l’ampliamento del thema decidendum a una questione nuova che implica accertamenti di fatto; inoltre il condominio aveva svolto nei giudizi di merito difese incompatibili con la negazione della propria titolarità passiva.
Il secondo motivo è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte richiama il principio per cui è obbligato al pagamento del COSAP il condominio che abbia sostituito con griglie una parte del piano di calpestio di un’area già gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti, perché gode di un’utilizzazione particolare dell’area (Cass. 18037/2009; Cass. 32410/2023).
La preesistenza della servitù pubblica rispetto all’apposizione delle griglie è stata accertata in fatto dalla Corte d’appello; la censura è pertanto inammissibile nella parte in cui, tramite l’apparente denuncia di violazione di legge, sollecita una rivisitazione del merito introducendo fatti nuovi. I giudici di merito hanno accertato che l’utilizzazione particolare del piano di calpestio con griglie non preesisteva alla costituzione della servitù mediante la convenzione PEC del 1998.
Quanto all’art. 1029 cod. civ., il condominio ne invocava l’applicazione sulla base di una diversa ricostruzione del titolo costitutivo, asseritamente a formazione progressiva, ma non indicava i criteri ermeneutici violati. Il richiamo a una convenzione integrativa del 2007, non menzionata nella sentenza impugnata e non compiutamente precisata in ricorso, difetta di specificità e autosufficienza. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.