Controlli allo sbarco escludono la sottrazione ai confini (Cass. civ. Sez. I n. 16496 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo svolto dalle forze dell’ordine nei confronti dello straniero al momento dello sbarco, ancorché occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo, impedisce di ritenere sussistente la condizione della sottrazione ai controlli di frontiera posta dall’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 a fondamento del decreto di espulsione. Il sindacato del giudice sulla convalida del trattenimento non si limita all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, ma si estende alla verifica della sua manifesta illegittimità, indefettibile presupposto della privazione della libertà personale. Poiché il provvedimento espulsivo è atto a contenuto vincolato, oggetto dell’indagine è la sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo. È, inoltre, inconferente il richiamo all’art. 1, comma 3, legge n. 68/2007, che disciplina i soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio, rispetto alla posizione del richiedente protezione internazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugna dinanzi alla Cassazione il decreto con cui il Giudice di Pace di Torino ha convalidato il suo trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Il trattenimento seguiva a un decreto di espulsione del Prefetto, fondato su una duplice motivazione: l’ingresso in sottrazione ai controlli di frontiera e la mancata dichiarazione di presenza nel territorio nazionale.
Il ricorrente era giunto a Lampedusa in seguito a un intervento di soccorso in mare ed era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici all’atto dello sbarco. La domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla competente Commissione territoriale, con decisione non impugnata. La questione approda in Cassazione perché il giudice della convalida non avrebbe verificato la reale consistenza della fattispecie espulsiva posta a base del provvedimento prefettizio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie l’unico motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge per erronea individuazione della fattispecie espulsiva contestata. Il punto di partenza è l’indirizzo consolidato secondo cui il controllo giurisdizionale sul provvedimento di convalida non si esaurisce nella verifica delle condizioni indicate dall’art. 13, comma 4-bis, e dall’art. 14, primo comma, d.lgs. n. 286/1998. Esso si estende all’esistenza e all’efficacia del provvedimento espulsivo e alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019; Cass. 18404/2023).
Poiché le ipotesi di violazione che giustificano la pretesa espulsiva dello Stato sono rigorosamente descritte dalla normativa, configurandosi il provvedimento come atto a contenuto vincolato, la materia dell’indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo (Cass. 30648/2022). Nel caso concreto tale ipotesi è palesemente insussistente. Il ricorrente è giunto a Lampedusa in seguito a un intervento di soccorso in mare e all’atto dello sbarco le autorità hanno proceduto al fotosegnalamento, come attestato dall’elenco dei precedenti dattiloscopici.
Richiamando un proprio precedente relativo a un caso identico, la Corte ribadisce che il controllo effettuato dalle forze dell’ordine, ancorché occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo, impedisce di ritenere sussistente la condizione della sottrazione ai controlli di frontiera. L’omessa verifica di tale circostanza rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento emesso dal giudice di pace. Ne deriva la radicale nullità del decreto di espulsione e il venir meno del presupposto del trattenimento.
È parimenti fondata la censura relativa al richiamo all’art. 1, comma 3, legge n. 68/2007. La norma disciplina i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio, di durata non superiore a tre mesi: ipotesi inconferente rispetto alla vicenda. La posizione del richiedente protezione internazionale è regolata dall’art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 e dalle ipotesi dell’art. 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998, non dal comma 2.
Sul piano delle spese, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo gli artt. 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, scelta reputata conforme a Costituzione (Corte cost. n. 439/2004; Cass. n. 24102/2022). La richiesta di distrazione delle spese non implica rinuncia al beneficio, perché il difensore non può disporne (Cass. Sez. Un. n. 8561 del 26/03/2021), e va respinta. Essendo la parte vittoriosa in giudizio contro un’Amministrazione statale, le spese vanno liquidate ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato cassato senza rinvio.
Nota della Redazione
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