Misure alternative al trattenimento dello straniero e obbligo di motivazione del giudice (Cass. civ. Sez. I n. 26748 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del giudice di pace che convalida le misure alternative al trattenimento dello straniero è solo apparente quando si limiti a richiamare le valutazioni del Questore e ad affermare che il provvedimento «risulta emesso nelle ipotesi consentite» e «ricorrendone i presupposti», senza esporre il percorso logico che sorregge la condivisione delle ragioni dell’autorità di polizia. Il giudice deve verificare in concreto la necessità e proporzionalità della misura coercitiva e il rischio di fuga, poiché la stessa incide su un diritto inviolabile coperto dalla riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost. La motivazione per relationem è ammissibile, ma non può essere del tutto manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione. Il vizio integra error in procedendo e comporta la nullità del decreto, con cassazione e decisione nel merito quando non servono ulteriori accertamenti di fatto.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Ancona, in esecuzione di un ordine di espulsione prefettizio, disponeva nei confronti di un cittadino egiziano, in luogo del trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio, le misure alternative della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione settimanale all’ufficio immigrazione. L’immediato accompagnamento alla frontiera non era praticabile per l’indisponibilità di un vettore idoneo.
Il Giudice di pace di Ancona, con decreto del 3 settembre 2026, convalidava il provvedimento. Lo straniero ricorreva per cassazione articolando tre motivi. Il Ministero dell’Interno e la Questura resistevano con memoria; il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 e 15, paragrafo 1, Direttiva 2008/115/CE: il giudice aveva convalidato le misure senza uno scrutinio rigoroso di necessità e proporzionalità, trascurando di verificare il rischio di fuga e l’efficacia esecutiva dell’espulsione, pur essendo lo straniero in possesso del passaporto. Il terzo motivo deduceva la nullità del decreto per carattere apparente della motivazione, in violazione degli artt. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 e 111, comma 6, Cost.
La Corte muove dalla constatazione testuale del decreto impugnato, che si limita ad affermare che il provvedimento del Questore «risulta emesso nelle ipotesi consentite dall’art. 14 c. 1-bis» e «ricorrendone i presupposti». Una prosa di tale tenore, pur generica, lascia intendere che il giudice abbia inteso verificare l’integrazione dei presupposti, con risultati coincidenti con le valutazioni del Questore, implicitamente condivise.
Il collegio richiama la regola dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.: la motivazione è la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo del giudice e assume carattere solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Applicando tali principi al trattenimento, la decisione del giudice di pace che si limiti a un mero richiamo delle argomentazioni della Questura integra motivazione apparente (Cass. 30178/2023); la motivazione per relationem, ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che attesti la condivisione (Cass. 610/2022).
Nel caso concreto le affermazioni del provvedimento risultano del tutto apodittiche: nessuna circostanziata argomentazione rappresenta la valutazione compiuta, né il percorso logico seguito. L’anomalia argomentativa integra una violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente al contenuto minimo della motivazione. L’accoglimento del primo e del terzo motivo rende superfluo l’esame del secondo, assorbito.
La causa è decisa nel merito, non servendo ulteriori accertamenti, con statuizione di mancata convalida del trattenimento: l’inutile decorso del termine di legge priva di efficacia il provvedimento autoritativo di carattere eccezionale. Non vi è luogo a regolazione delle spese, per l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass., Sez. U., 8561/2021); il compenso va liquidato ai sensi degli artt. 82 e 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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