Morte dell’unico difensore e interruzione automatica del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17455 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ove il processo sia irritualmente proseguito nonostante l’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dall’evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.

Il Fatto

Una società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per intervenuta decadenza dal potere di impugnazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, emesso nel 2018.

La società deduce la nullità della sentenza impugnata per essere stata pronunciata dopo che, per effetto della morte del suo unico difensore, il processo si era automaticamente interrotto. L’evento interruttivo non era stato dichiarato né accertato dal giudice, che aveva comunque deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. La Corte richiama la regola per cui la morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che il giudice e le altre parti ne abbiano avuta.

Da ciò deriva il divieto di ogni ulteriore attività processuale e la nullità degli atti compiuti dopo l’evento, compresa la sentenza pronunciata nel semestre di interruzione ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece deciso nel merito, rigettando l’appello della società sulle prove documentali.

La Corte precisa il regime processuale della deduzione. Quando il processo sia stato irritualmente proseguito, la causa interruttiva può essere provata in sede di legittimità mediante la produzione documentale ex art. 372 cod. proc. civ.. Tale facoltà è però riservata alla sola parte colpita dall’evento, a tutela della quale sono poste le norme sull’interruzione.

Ne consegue che il vizio non è rilevabile d’ufficio dal giudice, né può essere eccepito dalla controparte come motivo di nullità della sentenza. Nel caso concreto, la società ricorrente, parte colpita dall’evento, ha allegato al ricorso il certificato di morte del difensore, che dalla stessa sentenza impugnata risultava unico incaricato della difesa.

La Corte accoglie quindi il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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