Scolo naturale e custodia: distinzione tra artt 913 e 2051 cod civ (Cass. civ. Sez. III n. 17509 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 913 cod. civ. pone un limite legale alla proprietà dei fondi superiori e inferiori che opera solo in presenza di uno scolo naturale delle acque, presupponendo il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore e l’inesistenza di qualsiasi attività umana che abbia alterato lo stato dei luoghi. La norma non si estende alle ipotesi di scolo provocato dall’uomo, né alle situazioni in cui lo stato naturale del terreno sia stato modificato da una costruzione o dalla mancata impermeabilizzazione dell’area di confine. In tali casi trova applicazione l’art. 2051 cod. civ., con conseguente responsabilità da mancata custodia del bene. La modifica della domanda risarcitoria proposta nella memoria ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. non integra domanda nuova inammissibile quando attiene alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, essendo sufficiente il carattere della teleologica complanarità con l’utilità finale perseguita dall’attore.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, che lo aveva condannato a risarcire i danni verificatisi nel locale commerciale della controricorrente. I danni derivano da infiltrazioni provenienti dal terrazzo sovrastante e dal terrapieno di proprietà del ricorrente.

La questione approda in Cassazione perché il ricorrente censura la qualificazione giuridica della responsabilità, lamentando l’applicazione dell’art. 2051 cod. civ. invece dell’art. 913 cod. civ., e contesta l’ammissibilità della domanda risarcitoria introdotta dalla controparte in comparsa conclusionale.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta tutti e tre i motivi. Con riguardo al primo, osserva che l’art. 913 cod. civ. è stato dalla giurisprudenza di legittimità esteso anche ai fondi urbani, ma resta comunque limitato allo scolo naturale delle acque. Esso presuppone l’esclusione di qualsiasi attività umana idonea ad alterare lo stato dei luoghi e postula la presenza di un fondo superiore e di un fondo inferiore in posizione digradante.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata ha accertato con motivazione adeguata che il terrapieno è posto al confine con la costruzione in maniera non digradante e che la presenza stessa della costruzione ha alterato lo stato naturale dei luoghi. L’accertamento di fatto, congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che non può ravvisarsi uno scolo naturale delle acque, ma piuttosto una responsabilità da mancata custodia del bene, per la mancata impermeabilizzazione dell’area di confine tra terrapieno e muratura del locale. La tesi per cui il terrapieno avrebbe costituito mera occasione del danno e non causa è infondata, perché rimanda ancora all’art. 913 cod. civ. e prospetta circostanze fattuali il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Il terzo motivo è parimenti infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015, secondo cui la modifica della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche il petitum e la causa petendi, purché la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromettere le potenzialità difensive della controparte né allungare i tempi processuali. Tale indirizzo è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 22404 del 2018, che hanno valorizzato i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Ciò che rende ammissibile l’introduzione di un diritto diverso oltre la barriera dell’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della complanarità con la vicenda sostanziale già dedotta. Nel caso di specie, la domanda proposta in comparsa conclusionale non costituisce domanda nuova, ma rappresenta il semplice adeguamento dell’originaria domanda risarcitoria rispetto ai danni effettivamente accertati dalla consulenza tecnica d’ufficio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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