Distanze di sicurezza per depositi di GPL e tutela del fondo confinante (Cass. civ. Sez. II n. 21819 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immissioni e di distanze legali, l’art. 890 cod. civ. impone a chi colloca presso il confine materie esplodenti o impianti dai quali può sorgere pericolo di danno di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Ove manchi una specifica disciplina regolamentare, la distanza sufficiente è accertata dal giudice con prudente apprezzamento, anche alla luce delle prescrizioni tecniche dei regolamenti e delle norme tecniche di uso comune, e la presunzione di pericolosità è superabile solo con la prova che, per le peculiarità del caso e gli accorgimenti adottati, non sussiste danno o pericolo per il fondo vicino. L’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza grava sul titolare del deposito di gas liquido anche quando il fondo confinante sia attualmente inedificato, non essendo invocabile il principio di prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 cod. civ..
Il Fatto
Il proprietario di un terreno convenne in giudizio i titolari di due fondi confinanti, chiedendo che fosse dichiarata illegittima l’apposizione, in prossimità del confine, di un serbatoio di metano e che ne fosse ordinata la rimozione, per l’asservimento arrecato alla sua proprietà. I convenuti chiamarono in manleva la società che, in forza di un contratto di locazione, conduceva uno dei fondi e vi aveva realizzato un distributore di carburante.
Il Tribunale di Napoli accolse le domande, applicando le distanze previste dalla disciplina sulla sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL, e condannò la società a rivalere i locatari delle somme e spese connesse allo spostamento del serbatoio. La Corte d’appello di Napoli, dichiarato ammissibile l’appello del terzo chiamato in garanzia impropria, lo rigettò nel merito. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma regolamentare sulle distanze.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso muove da una premessa: la norma invocata disciplinerebbe le distanze di sicurezza esterne rispetto al perimetro dei fabbricati, mentre il fondo confinante è inedificato. La Corte respinge questa lettura, individuando la normativa applicabile nell’art. 890 cod. civ., che impone di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in loro mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Il Collegio richiama l’interpretazione consolidata secondo cui la norma fissa il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base a una presunzione di nocività e pericolosità assoluta, se prevista dal regolamento edilizio comunale. In difetto di specifiche disposizioni, la distanza concreta sufficiente va accertata dal giudice con prudente apprezzamento, anche alla luce delle prescrizioni tecniche dei regolamenti e delle norme tecniche di uso comune. In tal caso la presunzione è superabile con la prova che, per le peculiarità del caso e gli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino. A sostegno la Corte cita Cass. Sez. 2 n. 9267 del 16/04/2018, n. 10607 del 23/05/2016, n. 4286 del 22/02/2011 e n. 6217 del 23/05/1992.
Nel caso concreto, il giudice di merito — preso atto della mancanza di regolamenti specifici — non ha applicato automaticamente il regolamento speciale, ma lo ha utilizzato come parametro per fissare la distanza di sicurezza da osservare, secondo quanto prescrive l’art. 890 cod. civ. L’esercizio del prudente apprezzamento risulta quindi correttamente svolto, anche perché la motivazione si sofferma sulla valutazione operata dal legislatore per individuare le distanze dal confine idonee a scongiurare ogni pericolo e a garantire la rapidità di intervento in caso di incidente.
La Corte aggiunge che la distanza di sicurezza va mantenuta anche in assenza attuale di costruzioni: non è invocabile il principio cosiddetto della prevenzione di cui agli artt. 873 e 875 cod. civ., perché, indipendentemente dal momento dell’installazione, è il titolare del deposito il solo obbligato al rispetto delle distanze necessarie a tutelare i fondi vicini. Il deposito è legittimamente realizzato solo se non sia a priori possibile che una costruzione venga in futuro ad esistenza nel raggio della distanza prescritta, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti; diversamente, l’installazione deve già costituire all’interno del proprio terreno la prescritta zona di sicurezza verso l’esterno (v. Cass. Sez. 2 n. 12077 del 27/11/1998; n. 2423 del 19/04/1982). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità; non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., mancando la colpa grave.
Nota della Redazione
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