Riparto di giurisdizione tra TIA1 e TIA2 nei periodi transitori (Cass. civ. Sez. V n. 25661 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione sulle controversie in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani si ripartisce secondo la natura della tariffa e il momento in cui la controversia è sorta. Spettano al giudice tributario le controversie aventi ad oggetto la TIA1 dovuta ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 nel periodo di vigenza della disposizione, e dunque fino al 31 maggio 2010, indipendentemente dalla data di insorgenza del giudizio. Spettano invece al giudice ordinario le controversie sulla TIA2 di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 sorte dopo tale data, nonché quelle sulla TIA1 applicata in regime transitorio dopo il 31 maggio 2010. La qualifica di concessionario del servizio di accertamento e riscossione comporta legittimazione sostanziale e processuale, estensibile al subconcessionario.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione dei tributi di un comune ha impugnato tre atti — due avvisi di accertamento e una ingiunzione di pagamento — relativi alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani dovuta per gli anni dal 2009 al 2012. La controversia si innesta sull’appello proposto dall’ente impositore avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi della società contribuente previa riunione.
La Commissione Tributaria Regionale, in via preliminare, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1839/2020. Avverso tale decisione la concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la pretesa relativa alla TIA1, adottata in via sperimentale dal comune, resta devoluta al giudice tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa della tariffa. La TIA1, istituita dall’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, è stata soppressa dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la TIA2. Il comma 11 della disposizione ha però differito la soppressione, stabilendo che fino all’emanazione del regolamento ministeriale continuassero ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti. Il blocco dei precedenti regimi è stato poi prorogato fino al 31 maggio 2010.
L’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha qualificato la TIA2 come non tributaria, devolvendo al giudice ordinario le controversie sorte dopo l’entrata in vigore del decreto. Su questa base le Sezioni Unite n. 1839/2020 hanno affermato la giurisdizione ordinaria anche per le controversie sulla TIA1 sorte dopo il 31 maggio 2010.
La Corte enuncia il criterio di riparto in tre distinte ipotesi: la TIA1 dovuta nel periodo di vigenza della norma istitutiva, fino al 31 maggio 2010, resta al giudice tributario anche se la controversia è insorta successivamente; la TIA2 e la TIA1 in regime transitorio, per i giudizi sorti dopo quella data, appartengono al giudice ordinario.
La Corte respinge inoltre l’eccezione di improcedibilità per omesso deposito dei documenti, rilevando che l’istanza ex art. 369, comma 3, cod. proc. civ. è stata depositata e che, nei ricorsi contro le sentenze tributarie, la parte non è onerata della produzione del proprio fascicolo, già acquisito a quello d’ufficio. Esclude poi la necessità di integrare il contraddittorio verso il comune e l’azienda originaria, non configurandosi litisconsorzio necessario né cause inscindibili, e riconosce al subconcessionario la legittimazione processuale per le controversie tributarie.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata: per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 sino al 31 maggio è dichiarata la giurisdizione del giudice tributario; per gli anni 2010, dal 1 giugno, e 2011 quella del giudice ordinario. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio.
Nota della Redazione
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