Decadenza sanzionatoria, dies a quo e responsabilità del liquidatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26111 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per la contestazione della violazione amministrativa, previsto dall’art. 14, comma 2, L. 689/1981, decorre non dalla prima segnalazione del fatto materiale, ma dal momento in cui l’autorità amministrativa ha acquisito e valutato tutti gli elementi necessari per verificare l’esistenza dell’illecito e formularne correttamente la contestazione. L’individuazione di tale momento, in presenza di istruttorie complesse, è rimessa al giudice del merito e la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità ove non implausibile. Il liquidatore di società risponde a titolo di culpa in vigilando per gli illeciti amministrativi conseguenti all’impiego irregolare di lavoratori, per non aver esercitato i doveri di vigilanza e di regolarizzazione delle posizioni pendenti, inclusi i rapporti di lavoro. Nel giudizio di opposizione il giudice può rideterminare direttamente l’entità della sanzione, senza necessità di rinnovare il procedimento di diffida, poiché oggetto del giudizio è il rapporto e non l’atto.

Il Fatto

Un liquidatore di una società proposta in liquidazione ha ricevuto un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con la quale gli è stato intimato il pagamento di oltre centosettantottomila euro per illeciti amministrativi legati all’impiego irregolare di lavoratori.

Proposta opposizione, il Tribunale ha confermato solo in parte le violazioni, dichiarando insussistente il rapporto di lavoro subordinato di due persone ed espungendo le relative posizioni. La Corte d’Appello ha respinto gli appelli di entrambe le parti. Il liquidatore e l’Ispettorato hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, riuniti e decisi con l’ordinanza in esame.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha censurato il rigetto dell’eccezione di decadenza, sostenendo che tra la prima segnalazione e la notifica del verbale fosse intercorso un arco temporale incompatibile con il termine di novanta giorni. La Corte ha respinto la censura richiamando il principio per cui l’accertamento rilevante non coincide con la mera percezione del fatto, ma coincide con il momento in cui l’autorità ha completato l’acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi necessari. Tale valutazione spetta al giudice del merito e non è sindacabile se non implausibile.

Quanto alla censura di omesso esame di fatto decisivo, la Corte l’ha dichiarata inammissibile osservando che il vizio non ricorre quando il fatto storico sia stato comunque considerato, ancorché la motivazione sia sintetica. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva esaminato la durata dell’accertamento e la sua compatibilità con la complessità dell’istruttoria.

Il secondo motivo riguardava l’obbligo di rinnovare il procedimento di diffida a seguito dell’espunzione di alcune posizioni. La Corte lo ha respinto rilevando che l’art. 6, comma 12, D.Lgs. 150/2011 consente al giudice di modificare direttamente l’entità della sanzione, essendo il giudizio di opposizione esteso al rapporto e non all’atto. Il pagamento in misura ridotta opera solo nella fase amministrativa, sicché la sua mancata fruizione preclude ogni doglianza sul punto.

Sul terzo motivo, relativo alla responsabilità del liquidatore, la Corte ha confermato l’applicazione dell’art. 2489 c.c., che estende al liquidatore la responsabilità degli amministratori. L’ambito dei poteri-doveri non è più ristretto di quello degli amministratori e comprende la vigilanza sulla regolarità della gestione e la regolarizzazione dei rapporti pendenti, inclusi quelli di lavoro. La colpa, accertata in concreto sulla base delle mansioni svolte e dell’inerzia, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile.

Infine, la Corte ha respinto le censure dell’Ispettorato sulla pretesa motivazione apparente in ordine all’esclusione della subordinazione dei due lavoratori e sull’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole. Quanto a quest’ultimo, ha osservato che il regime introdotto dal D.L. 223/2006 è comunque più favorevole rispetto a quello originario e che l’amministrazione ha finito per ottenere proprio il risultato cui aspirava. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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