Revocatoria fallimentare e interesse ad agire dell’assuntore del concordato (Cass. civ. Sez. I n. 26148 del 03.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità va distinta l’ipotesi dell’omesso esame di una domanda, che integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e legittima l’esame diretto degli atti, da quella della sua interpretazione, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito e sindacabile solo per vizio di motivazione. L’assuntore del concordato fallimentare, quale successore a titolo particolare nel diritto della curatela, è legittimato a proporre l’azione revocatoria ed è portatore di un interesse ad agire attuale e giuridicamente apprezzabile. Il difetto di interesse degli effetti dell’esecuzione della sentenza non incide sulla condizione dell’azione, ponendosi a valle e non a monte della decisione.

Il Fatto

Il fallimento di una società, dichiarato dopo l’ammissione della debitrice all’amministrazione controllata, ha proposto azione revocatoria fallimentare nei confronti della banca per le rimesse solutorie effettuate nel periodo sospetto e per l’escussione di garanzie pignoratizie. Nel corso del giudizio si è costituito il terzo assuntore del concordato fallimentare.

Il Tribunale di Fermo ha accolto in parte la revocatoria delle rimesse e rigettato quella relativa alle escussioni dei pegni. La Corte d’Appello di Ancona ha ribaltato la decisione, accogliendo l’appello del terzo assuntore e rigettando quello incidentale della banca incorporante. La banca ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal terzo assuntore con ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la domanda originaria fosse stata modificata con la prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ. La Corte ha respinto la censura, ribadendo che l’interpretazione della domanda è accertamento di fatto riservato al giudice del merito. Il giudice di appello ha interpretato la domanda come azione di inefficacia in senso lato, senza incorrere in extrapetizione.

Il secondo e il terzo motivo contestavano l’interesse ad agire del fallimento e del terzo assuntore, anche in ragione dell’avvenuta omologa del concordato che prevedeva il pagamento integrale dei creditori privilegiati. La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, non confrontandosi con la ratio decidendi fondata sulla qualità di cessionario del credito, e ha respinto il terzo, richiamando il principio secondo cui l’assuntore è successore a titolo particolare nel diritto della curatela (Cass., n. 17339/2015).

Quanto alla prospettata incidenza del concordato, la Corte ha richiamato Cass., Sez. U., n. 5049/2022 e ha precisato che l’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione (Cass., n. 29283/2024; Cass., n. 26520/2020). Esso viene meno solo dinanzi ad azioni di mera iattanza. Il difetto di interesse addotto attiene agli effetti esecutivi della sentenza, che si pongono a valle della decisione: la questione di legittimità costituzionale prospettata in via gradata resta pertanto assorbita.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per estraneità alla ratio decidendi e per mancata indicazione delle modalità della violazione delle regole ermeneutiche. Il quinto è stato respinto, trattandosi di interpretazione della domanda coerentemente motivata e non implausibile. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto di quello principale. La Corte ha infine condannato la ricorrente alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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