Inammissibili i motivi che chiedono una rilettura delle prove (Cass. civ. Sez. II n. 26158 del 03.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura che, sotto l’apparente veste della violazione dell’art. 115 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c., proponga una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile, perché investe il giudizio di fatto riservato al giudice di merito. La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice dichiari espressamente di non dover osservare la regola della disponibilità delle prove ovvero fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando venga censurata la valutazione del materiale istruttorio. Parimenti, la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere della prova sia attribuito a una parte diversa da quella su cui grava per legge, non quando si contesti l’idoneità dimostrativa delle prove offerte dalla parte onerata. Il travisamento della prova presuppone un errore sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione.
Il Fatto
Il contribuente — rectius, il proprietario confinante — era stato convenuto in giudizio dai vicini, che ne avevano chiesto la condanna alla rimozione delle opere realizzate in prossimità del confine, consistenti in un muro di contenimento con terrapieno artificiale eretto in violazione delle distanze legali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte d’appello aveva respinto il gravame, qualificando l’opera come nuova costruzione e rilevando il mancato rispetto della distanza minima di cinque metri dal confine. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla pretesa erronea percezione e valutazione delle prove.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse travisato la documentazione fotografica e le risultanze della consulenza tecnica, e criticando l’assunzione della preesistente rete di recinzione quale parametro di raffronto.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Sotto l’apparente veste processuale, la censura mira a una revisione delle conclusioni valutative del giudice di merito attraverso una diversa lettura delle risultanze istruttorie. Il giudice a quo aveva fondato il proprio convincimento su un complessivo apprezzamento delle prove, valorizzando le fotografie prodotte da entrambe le parti e i rilievi del consulente tecnico. A tale accertamento il ricorrente contrappone una propria lettura, ma di tali fatti la Corte non può compiere una ponderazione alternativa, trattandosi di attività riservata al giudice di merito.
Richiamando il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice dichiari di non dover osservare la regola della disponibilità delle prove o fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti. Né sussiste travisamento della prova nei termini declinati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024: l’errore deve cadere sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, non sulla sua valutazione.
Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la controparte non avesse assolto l’onere probatorio. Anche tale censura è inammissibile: la Corte d’appello non ha invertito l’onere della prova, ma ha ritenuto che esso fosse stato assolto mediante la documentazione prodotta. La critica riguarda dunque il giudizio sull’idoneità delle prove, involgente apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.
Il terzo motivo lamentava il rigetto delle istanze di prova per testi. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva escluso la prova testimoniale per la genericità dei capitoli e perché implicante valutazioni precluse ai testimoni, nonché per la sua irrilevanza rispetto ai dati emergenti dalla documentazione fotografica. Il ricorrente non si è confrontato con tale statuizione, omettendo di illustrare la decisività del mezzo di prova non ammesso, come richiesto a pena di inammissibilità.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e al pagamento delle somme previste dall’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., cui la Corte riconosce, nel procedimento di decisione accelerata, funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.
Nota della Redazione
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