Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove sul pignoramento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26190 del 04.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che contesti la statuizione del giudice di merito sull’esistenza di una contestazione tra le parti si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio. L’accertamento sulla sussistenza o meno della non contestazione rientra nell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte ed è riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per difetto assoluto o apparente di motivazione o per manifesta illogicità. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto contestato uno specifico fatto e abbia ammesso il mezzo istruttorio sul punto, la successiva allegazione diretta a far valere l’altrui pregressa non contestazione è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento dell’inesistenza di un pignoramento presso terzi azionato dall’agente della riscossione nei confronti dell’INPS su somme pensionistiche. Su tale presupposto, in un nuovo giudizio, ha chiesto la restituzione delle somme che l’Istituto aveva continuativamente trattenuto sulla pensione, quantificate in un importo complessivo.
L’INPS si è difeso deducendo la pendenza di autonome procedure di pignoramento a carico del medesimo debitore, che giustificavano le trattenute a diverso titolo. Il Tribunale ha rigettato il ricorso e la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata nel 2021, ha respinto l’appello, escludendo il vincolo di giudicato invocato dal ricorrente. La questione arriva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e la falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui mancava la prova che l’importo trattenuto fosse costituito dall’esito del pignoramento originario. Il secondo motivo deduce la falsa applicazione degli artt. 491, 492, 543, 546 c.p.c., sostenendo che l’importo accantonato non poteva essere attribuito ai creditori successivi, ma andava restituito.
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi perché entrambi censurano il presupposto della estraneità dei pignoramenti ulteriori rispetto a quello originario dichiarato inesistente. Li dichiara inammissibili. La Corte d’Appello ha rilevato che il ricorrente non ha mai provato il presupposto di fatto della domanda restitutoria, ossia che le somme vincolate dall’INPS fossero oggetto del primigenio pignoramento dichiarato inesistente.
Tale circostanza non solo non è stata dimostrata, ma è stata contestata dall’INPS fin dall’origine del giudizio. Le difese dell’Istituto si sono basate su presupposti diversi, avvalorati dalla produzione documentale dei provvedimenti giudiziari di assegnazione delle somme a numerosi creditori insoddisfatti. La Corte territoriale ha richiamato le ordinanze di assegnazione adottate tra il 2010 e il 2013, ritenendo evidente che le trattenute trovassero fondamento in tali provvedimenti e non nel pignoramento originario, la cui illegittimità costituiva la causa petendi dell’azione.
Il ricorrente oppone che l’INPS non avrebbe contestato la circostanza, ma non deduce elementi conclusivi, con conseguente difetto di specificità della censura. La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, che impone di indicare in quale atto la circostanza assunta come pacifica sia stata allegata e provata (Cass. n. 10761 del 2022; Cass. n. 24062 del 2017). Richiama altresì il principio secondo cui l’apprezzamento sull’esistenza e sul valore di una condotta di non contestazione spetta al giudice di merito ed è sindacabile solo per difetto assoluto o apparente di motivazione o manifesta illogicità (Cass. n. 4379 del 2026).
Decisivo è che la motivazione della sentenza non risulta attinta in modo specifico e la doglianza si risolve in una rivalutazione del compendio istruttorio sottratta al giudizio di legittimità. Né rileva invocare la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché l’accertamento sulla contestazione è funzione del giudice di merito: ove il giudice abbia ritenuto contestato il fatto e abbia ammesso il mezzo istruttorio, la successiva allegazione sulla pregressa non contestazione è inammissibile (Cass. n. 27490 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
Nota della Redazione
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