L’errore di diritto non è revocabile: inammissibile la revocazione contro la Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17728 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il combinato disposto dell’art. 391-bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio o di valutazione. La scelta del legislatore di escludere tali errori dai motivi di revocazione non è irrazionale, considerata la necessità di assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici una volta che le decisioni sono divenute definitive. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, sotto lo schermo dell’errore percettivo, miri in realtà a una complessiva rivalutazione e reinterpretazione del tessuto normativo già operata dalla Corte.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal ricorso per cassazione proposto dall’ASL avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva riconosciuto a un’infermiera professionale il risarcimento del danno per la mancata rideterminazione del compenso orario, in relazione al rapporto di lavoro autonomo trasferito al Servizio Sanitario Nazionale. Con l’ordinanza n. 7674/2025, la Corte di Cassazione accoglieva i primi due motivi del ricorso dell’ASL e, decidendo nel merito, rigettava le domande originarie della lavoratrice. Avverso tale pronunzia, l’infermiera proponeva ricorso per revocazione, articolato in due motivi, deducendo l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che l’errore percettivo fosse consistito nell’averla ritenuta incardinata nel SSN e appartenente al personale medico, applicando la disciplina della contrattazione di medicina generale, mentre ella era un’infermiera. Lamentava, in particolare, la mancata applicazione dell’art. 53 della legge n. 740/1970, che rimette alla sola parte datoriale pubblica la determinazione del compenso.
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la causa poteva essere trattata in camera di consiglio, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 4331/2024, secondo cui la Corte pronuncia in pubblica udienza solo nei casi di ricorso per revocazione ex art. 391-quater c.p.c. di particolare rilevanza, mentre delibera con ordinanza in ogni altro caso.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’istituto della revocazione non è finalizzato a correggere errori di diritto o di giudizio, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione. Ha inoltre evidenziato che, nel provvedimento impugnato, si dava ampiamente conto della qualifica di infermiera professionale della ricorrente, ricostruendo le vicende successorie legate al trasferimento del rapporto al SSN.
La Corte ha concluso che ciò che la ricorrente intendeva proporre, sotto lo schermo della revocazione, era una complessiva rivalutazione del tessuto normativo per sostenere la perdurante applicazione dell’art. 53 della legge n. 740/1970, già esclusa dalla decisione impugnata. Trattandosi di una mera divergenza sull’interpretazione della normativa, e non di un errore percettivo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 391-quater c.p.c. – Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Art. 395 c.p.c. – Casi di revocazione