Tenuità del fatto e danno di speciale tenuità nel furto: rigetto (Cass. pen. Sez. V n. 30510 del 10.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiede il concorso di due presupposti: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Ove il giudice di merito escluda, con motivazione non manifestamente illogica, la tenuità dell’offesa alla luce dei parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., tale accertamento integra un elemento oggettivamente ostativo che rende superflua ogni valutazione sull’abitualità della condotta. Nel reato di furto, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non si fonda sul solo valore economico della cosa sottratta: esige un giudizio complessivo sul danno criminale, restando irrilevante la restituzione della refurtiva, quale post factum non valutabile. È inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il motivo che deduca il travisamento di atti specificamente indicati senza la loro integrale trascrizione o allegazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato l’imputato per tentato furto continuato aggravato, commesso con violenza sulle cose. La corte territoriale respingeva sia la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, sia il riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del danno.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo due motivi: un vizio di motivazione sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen., per avere il giudice di appello fondato la valutazione su un certificato del casellario riferibile a soggetto diverso; e la violazione di legge sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4), cod. pen., per avere la corte confuso il danno patrimoniale della persona offesa con il valore esiguo della merce recuperata.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte rileva che la corte territoriale aveva fondato il diniego innanzitutto sulle modalità della condotta e sul valore dei beni verso cui era indirizzata l’azione predatoria. L’imputato si era introdotto in un supermercato per sottrarre diciassette capi di abbigliamento, rimuovendone i dispositivi antitaccheggio, e non aveva portato a compimento il proposito per l’intervento degli addetti alla vigilanza.
Da tali argomenti i giudici di merito avevano correttamente escluso la particolare tenuità dell’offesa, facendo riferimento ai parametri della modalità della condotta e della non esiguità del danno, valutati alla luce dell’art. 133, comma 1, cod. pen., come previsto dall’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. Tale esclusione integra un elemento oggettivamente ostativo: poiché occorre la presenza di entrambi i presupposti, diventa superflua ogni valutazione sul carattere abituale della condotta e, con essa, la doglianza sull’erronea utilizzazione del certificato del casellario riferito a soggetto diverso.
La Corte richiama sul punto la propria composizione più autorevole, secondo cui la causa di esclusione della punibilità può essere riconosciuta all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, alla luce di una serie di indicatori, fatte salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen., che, ove sussistenti, rendono del tutto superflua ogni valutazione della fattispecie concreta (Sezioni Unite n. 18891 del 2022). Quanto all’atto di cui si lamentava il travisamento, la Corte rileva inoltre la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non contenendo il ricorso l’integrale trascrizione o allegazione dell’atto richiamato (Sez. II n. 26725 del 2013; Sez. II n. 20677 del 2017).
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delle ripercussioni dell’atto lesivo nella sfera della persona offesa (Sez. V n. 11554 del 2022). L’attenuante presuppone un giudizio complesso, che accerti non il solo danno patrimoniale ma il danno criminale nella sua globalità (Sez. V n. 344 del 2021). Il valore intrinseco ed economico del bene deve essere pressoché irrilevante, e tale non può considerarsi una merce venduta al prezzo complessivo di euro 312,47. Irrilevante è, infine, la restituzione dei beni, costituendo un post factum non valutabile, dovendosi verificare l’entità del danno al momento della consumazione (Sez. V n. 19728 del 2019). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.