Tenuità del fatto e condotta riparatoria post delictum (Cass. pen. Sez. VI n. 36105 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta successiva alla commissione del reato assume rilievo ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., per effetto della novella ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ma non come indice esclusivo e autosufficiente di tenuità dell’offesa: essa è ulteriore criterio, accanto a quelli dell’art. 133, comma primo, cod. pen., nell’ambito di un giudizio complessivo e unitario. La genericità della previsione, che richiama la “condotta susseguente al reato”, non consente di vagliare le condotte risarcitorie secondo i parametri dell’art. 62, n. 6, cod. pen., che esige la riparazione integrale del danno prima del giudizio. Ne segue che il giudice non può escludere la rilevanza del risarcimento sul presupposto del suo carattere meramente simbolico o della sua tardività, né svilire l’apprezzamento della persona offesa che lo abbia accettato. Resta fermo che il diniego della causa di non punibilità si giustifica ove sussista la condizione ostativa dell’abitualità del comportamento illecito.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Sezione II penale, aveva rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., in cui era stato assorbito il delitto di ricettazione. L’addebito riguardava l’indebito utilizzo di una carta di credito, provento di furto in abitazione, impiegata per pagare tre consumazioni per complessivi euro 67,20 presso un bar.
Applicate le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, l’imputato era stato condannato a un anno di reclusione ed euro 310 di multa. Con unico motivo di ricorso ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale, contestando il preteso sbarramento temporale alla valutazione della condotta successiva al delitto, la qualificazione come “meramente simbolico” del pagamento di cento euro accettato dalla persona offesa e la sovrastima dei precedenti penali ai fini della tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione dell’art. 131-bis cod. pen., che impone una valutazione complessiva della fattispecie concreta, salve le condizioni ostative tassativamente previste, e richiama il catalogo degli indicatori fissato da Sez. U n. 18891 del 2022. Tra questi compare la rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Il Collegio censura il ragionamento del giudice di merito: la genericità della locuzione “condotta susseguente al reato” non consente di valutare le condotte risarcitorie secondo i parametri dell’art. 62, n. 6, cod. pen., ai quali la sentenza impugnata aveva fatto evidente riferimento. Quella disposizione richiede la riparazione integrale del danno prima del giudizio; requisito estraneo alla norma sulla tenuità.
Il percorso argomentativo si fonda su due precedenti. Per effetto della novella del d.lgs. n. 150 del 2022, anche la condotta successiva al reato acquista rilievo, ma non può da sola rendere di particolare tenuità un’offesa che non lo era al momento del fatto, dovendosi valorizzare nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa (Sez. III n. 18029 del 2023). L’ampia locuzione legislativa consente di apprezzare restituzioni, risarcimento anche non integrale, condotte riparatorie, accesso a programmi di giustizia riparativa, adempimento dell’obbligo tributario (Sez. IV n. 14073 del 2024). La ratio è il potenziamento delle forme di giustizia lato sensu riparativa.
Su questa base la sentenza impugnata è giudicata erronea: ha ritenuto irrilevante il risarcimento per la sua natura simbolica e per la sua tardività, con modalità ritenute strumentali, sovvertendo la rilevanza del comportamento post delictum e muovendosi in logica contraria alla natura retroattiva della disposizione di favore. L’apprezzamento ha inoltre svilito l’accettazione della somma da parte della persona offesa e sovrastimato il valore del danno.
Tale erroneità non impone però l’annullamento. Il diniego si fonda anche sulla condizione ostativa dell’abitualità dei reati contro il patrimonio: dai precedenti penali, dalla recidiva contestata e dalle ulteriori condanne per fatti commessi prima del 31 luglio 2020 emerge un’abitualità del comportamento illecito che esclude la configurabilità dell’ennesimo reato come fatto di particolare tenuità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 493-ter c.p.