Rapina ed estorsione restano reati distinti, non un unico episodio estorsivo (Cass. pen. Sez. II n. 35756 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rapina ed estorsione operano su piani strutturali distinti e possono concorrere materialmente, unificate dal vincolo della continuazione. La rapina si integra quando l’agente sottrae la cosa con violenza o minaccia diretta e ineludibile, ponendo in essere un spossessamento violento a fini di profitto; l’estorsione si configura quando la condotta coercitiva è volta a costringere la persona offesa a consegnare la cosa, senza apprensione diretta e senza totale annullamento della capacità di autodeterminazione. La attenuante della lieve entità del fatto, estesa a rapina ed estorsione dalle sentenze additive della Corte costituzionale, postula una valutazione complessiva dell’azione e non è configurabile quando difetti la lievità rispetto all’evento, alle modalità o all’entità del danno. Il risarcimento integrale ex art. 62 n. 6 cod. pen. va verificato anche in rapporto al danno fisico o morale e il giudice può disattenderne, con adeguata motivazione, il carattere satisfattivo.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino confermava la sentenza del G.P.U.P. del Tribunale di Torino, emessa all’esito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato due imputati responsabili, in concorso tra loro, di rapina aggravata (con assorbimento della tentata rapina) e di tentata estorsione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Gli imputati ricorrevano con unico atto, articolando tre motivi: la mancata riqualificazione dei fatti in un unico reato di estorsione consumata; il diniego dell’attenuante della lieve entità; il mancato riconoscimento della diminuente del risarcimento del danno. La difesa deduceva violazione di legge, vizio di motivazione e violazione del divieto di bis in idem sostanziale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, ritenuto manifestamente infondato e reiterativo, i giudici ricostruiscono la distinzione strutturale tra i due reati: nella rapina l’agente realizza egli stesso uno spossessamento violento, nell’estorsione la condotta coercitiva costringe la vittima alla consegna. Le fattispecie, pur orientate al profitto patrimoniale, restano su piani strutturali distinti e non presentano rapporto di specialità in senso strutturale, con conseguente configurabilità del concorso di reati.
La ricostruzione fattuale, non contestata quanto a tipologia e sequenza delle condotte, conforta la lettura del merito: dapprima uno spossessamento violento del portafoglio, poi, solo il giorno successivo e in luogo diverso con condotta autonoma, atti idonei diretti a coartare la volontà della medesima persona offesa per ottenere un’ulteriore somma. La cesura temporale e spaziale e la diversità dei beni sostengono il concorso materiale.
Sul secondo motivo, la Corte ricorda che la diminuente dell’art. 311 cod. pen., applicabile a rapina ed estorsione per effetto delle pronunce additive, postula una valutazione complessiva parametrata all’azione effettivamente compiuta. Essa non è configurabile se la lievità difetta rispetto all’evento, alla natura, ai mezzi, alle modalità o all’entità del danno, avuto riguardo al valore dei beni sottratti, richiamando Sez. 2 n. 47610 del 22.10.2024. Il merito ha escluso la diminuente con valutazione complessiva delle due azioni predatorie, caratterizzate da agiti intimidatori crescenti e pianificati e da modalità esecutive di particolare offensività.
Sul diniego dell’attenuante del risarcimento, la Corte ribadisce che il carattere integrale della riparazione va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta, dovendo ricomprendere anche il danno fisico o morale alla persona offesa. Il risarcimento deve essere effettivo e la valutazione spetta al giudice, che può disattenderne, con motivazione adeguata, il carattere satisfattivo anche se accettato dalla parte lesa (Sez. 5 n. 7826 del 2022; Sez. 5 n. 13282 del 2013; Sez. 2 n. 19663 del 2010). All’inammissibilità segue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 311 c.p. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto