Furto di energia e aggravante di pubblico servizio con manomissione del contatore (Cass. pen. Sez. VII n. 36291 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di furto aggravato la sottrazione di energia elettrica realizzata mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione, anche se posto in essere da terzi, da chi se ne avvalga consapevolmente. L’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. sussiste in senso oggettivo, in presenza della destinazione della cosa a un pubblico servizio, restando irrilevante il mezzo con cui è realizzato l’impossessamento e, in particolare, la manomissione del contatore. Ai fini della circostanza attenuante della riparazione del danno non basta la restituzione della refurtiva o un ristoro parziale, occorrendo l’integrale ed effettiva riparazione prima del giudizio. La recidiva, ritualmente contestata, va valutata in concreto dal giudice di merito con motivazione adeguata circa l’accresciuta capacità a delinquere.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27.01.2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di un imputato per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen., per essersi avvalso di un allaccio abusivo alla rete elettrica, in assenza di alcun contratto di fornitura, con manomissione del contatore.

La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi: assenza di prova sulla consapevolezza dell’imputato e sul suo contributo causale; mancata esclusione delle aggravanti; rigetto dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen.; mancata esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva che la difesa non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui risponde del furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose chi si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete, finanche realizzato da terzi (Sez. 5 n. 24592/2021). L’allaccio, in difetto di qualsiasi contratto di fornitura, riforniva l’appartamento dell’imputato: elemento ritenuto pacifico.

Quanto alle aggravanti, la Corte conferma che il furto è stato posto in essere con la manomissione del contatore, suscettibile di alterare la misurazione dei consumi in favore dell’utente in un contesto di libero mercato, che consente di qualificare come privato l’oggetto del furto. Richiamando il principio secondo cui il contratto di fornitura è una somministrazione destinata a bisogni continuativi, si afferma che l’energia, giunta al contatore del singolo utente, passa nella disponibilità dell’utilizzatore mediante traditio, perdendo la natura di cosa destinata a pubblico servizio.

La Corte richiama Sez. 4, n. 21456 del 17.04.2002, secondo cui le ipotesi dell’art. 625 n. 7 cod. pen. trovano fondamento nel maggiore rispetto dovuto a cose che servono a un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva. Il significato letterale della previsione impone un’interpretazione in senso oggettivo, condizionata alla effettiva presenza della destinazione, a prescindere dagli effetti dell’azione delittuosa. Integra l’aggravante la sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando la destinazione finale dell’energia a un pubblico servizio (Sez. 5, n. 1094 del 03.11.2011). La cosa destinata al pubblico servizio è quella fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03.12.2013): rileva il nesso funzionale all’erogazione del servizio, non il mezzo dell’impossessamento, che non fa venir meno il carattere pubblico dell’energia.

Sull’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen., la motivazione del rigetto è immune da censure: la difesa aveva documentato la restituzione di una somma corrispondente all’energia sottratta, non equivalente all’integrale ristoro del danno. Occorre la riparazione totale ed effettiva prima del giudizio, non bastando la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2, n. 17346 del 28.03.2024).

Infine, sul motivo relativo alla recidiva, la Corte ricorda che, quando ritualmente contestata, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione costituisca indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità (Sez. F., n. 35526 del 19.09.2013). La Corte territoriale ha valorizzato i numerosi precedenti del ricorrente, valutazione rientrante nei poteri discrezionali del giudice (Corte cost. n. 185 del 2015). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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