Prescrizione e legge Orlando: inammissibile la questione di incostituzionalità del diritto vivente (Cass. pen. Sez. VI n. 35972 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi successive. Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la disciplina introdotta dalla legge 27 novembre 2021, n. 134. La questione di legittimità costituzionale del diritto vivente espresso dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2024 è manifestamente infondata, avendo la Consulta escluso ogni forzatura del dato letterale. Il giudizio sul carattere più favorevole di una disciplina penale non si compie sul confronto tra singole disposizioni, ma sull’insieme delle previsioni che incidono sull’esito di estinzione o non estinzione del reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di cui all’art. 336, comma 2, cod. pen., contestato per un episodio commesso il 22 novembre 2017 ai danni di un geometra dell’ufficio tecnico comunale.

Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: errata determinazione del termine massimo di prescrizione, carenza dell’elemento oggettivo del reato, difetto di prova del collegamento tra condotta e atto d’ufficio, illogica valutazione delle testimonianze e mancato riconoscimento delle attenuanti.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 20989 del 2024, secondo cui la sospensione introdotta dalla legge Orlando opera per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Il fatto oggetto di giudizio risale al 22 novembre 2017, dunque in piena vigenza della legge, con conseguente esclusione della dedotta prescrizione.

Quanto ai profili di incostituzionalità del diritto vivente, il Collegio rileva che la questione sollevata dalla Corte d’appello di Lecce è stata dichiarata infondata dalla Corte cost. n. 38 del 2026, prima della presentazione del ricorso. Il Giudice delle leggi ha confermato la natura sostanziale della prescrizione e il divieto di interpretazioni incompatibili con il tenore letterale delle disposizioni, escludendo che le Sezioni Unite avessero operato forzature.

La Corte sottolinea che il carattere più favorevole di una disciplina penale non si valuta confrontando singole disposizioni, ma considerando l’insieme delle previsioni che incidono sull’esito di estinzione del reato. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è formulato in termini aspecifici.

Il secondo, terzo e quarto motivo sono parimenti inammissibili. La motivazione dell’appello è completa, logica e congrua sul piano della qualificazione giuridica: valorizza le frasi dell’imputato riferite a una «richiesta» già depositata, la condotta violenta finalizzata all’ottenimento del permesso di costruire e il narrato dei testi, escludendo la prova di dissidi personali. Le doglianze difensive si risolvono in una sollecitazione a rivalutare il compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

Il quinto motivo è inammissibile. La Corte esclude l’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod. pen., poiché il reato non ha contenuto patrimoniale e il ricorrente nulla allega sul requisito della riparazione avvenuta «prima del giudizio». Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non risulta dedotto nei motivi di appello, operando la preclusione dell’art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen. La pena risulta comunque adeguata alla gravità del fatto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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