Ricorso in cassazione e motivi ripetitivi delle doglianze d’appello (Cass. pen. Sez. II n. 35856 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitano alla pedissequa riproduzione delle doglianze già proposte in appello, senza una critica argomentata avverso la sentenza impugnata: in tal caso i motivi sono privi della specificità prescritta dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti. Il giudice di merito è titolare di una discrezionalità assoluta in ogni aspetto del trattamento sanzionatorio — dalla determinazione della pena base al riconoscimento e graduazione delle circostanze, alla loro comparazione, alla continuazione e ai benefici — sindacabile in cassazione solo se la motivazione presenti vizi radicali, cioè contraddizioni o manifeste illogicità, e non semplici o mere illogicità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 27.10.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese a carico dell’imputato per i reati di danneggiamento e di minaccia. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 1, 62 n. 2 e 62-bis cod. pen.

Il ricorrente lamentava in particolare il mancato riconoscimento del particolare valore morale dell’azione, dell’attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche con il conseguente trattamento sanzionatorio più favorevole. La questione giunge davanti alla Corte chiamata a verificare l’ammissibilità dei motivi e il rispetto dei limiti del sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte, dopo aver sentito il Procuratore generale concludere per l’inammissibilità, rileva anzitutto che i tre motivi sono generici, perché privi della specificità richiesta dall’art. 581, lett. d), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. Essi costituiscono, in sostanza, la riproduzione delle analoghe doglianze già presentate alla Corte d’appello. A fronte di una sentenza di appello che ha fornito, conformemente al primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione degli stessi come motivi di ricorso non può valere come critica argomentata rispetto a quanto affermato dal giudice di merito.

In questa ipotesi i motivi sono necessariamente privi dei requisiti imposti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che esige l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Il ricorso fondato su motivi ripetitivi è pertanto inammissibile, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama i precedenti Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 e Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014.

A ciò si aggiunge la manifesta infondatezza dei motivi. La Corte muove dalla premessa che, in relazione ad ogni aspetto del trattamento sanzionatorio — determinazione della pena base, riconoscimento e graduazione delle circostanze, comparazione ai fini della prevalenza o equivalenza, continuazione, benefici e ogni aspetto trattamentale o sostitutivo — il giudice di merito è dotato di una discrezionalità assoluta, non scalfibile in sede di legittimità ogni qualvolta il suo esercizio si esprima in una motivazione scevra da contraddizioni o da manifeste illogicità, e non da semplici o mere illogicità.

Nel caso concreto il tessuto motivazionale non presenta simili difetti macroscopici, né essi sono stati segnalati nell’atto di impugnazione, che si è limitato a esprimere ragioni di dissenso senza indicare le presunte manifeste illogicità. Quanto al particolare valore morale, la Corte d’appello ha correttamente evidenziato che l’uso sproporzionato della violenza e la possibilità di ricorrere agli strumenti civilistici di tutela dei diritti di genitore degradano la condotta a mera rappresaglia, priva di obiettiva rispondenza a valori etici o sociali condivisi (richiamata Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016, dep. 2017).

Sulla provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen., la valutazione che ne ha escluso l’applicabilità per le modalità concrete, connotate da freddezza e programmazione, appare adeguata e giuridicamente corretta, non superabile dalla citazione giurisprudenziale del ricorso. Il diniego delle attenuanti generiche e di un più favorevole trattamento sanzionatorio è infine giustificato alla luce delle precedenti condanne. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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