Patteggiamento, motivi di ricorso limitati all’erronea qualificazione evidente (Cass. pen. Sez. II n. 31790 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il giudizio negativo sulla ricorrenza delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. richiede specifica motivazione solo se dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi sulla possibile applicazione di cause di non punibilità; è sufficiente, in caso contrario, l’enunciazione anche implicita dell’avvenuta verifica. La censura sull’erronea qualificazione del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata tra le parti per i delitti di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Con il ricorso ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena concordata e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il collegio richiama il principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte in tema di patteggiamento, secondo cui il giudizio negativo sulla ricorrenza delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da specifica motivazione soltanto quando dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità. In caso contrario è sufficiente una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per il proscioglimento.

Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente a tale principio, escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente non ha dedotto quali condizioni avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento, sicché sul punto il ricorso pecca anche di genericità.

Il motivo sulla congruità della pena concordata è inammissibile perché non rientra tra quelli consentiti dalla norma, concernendo l’essenza stessa dell’accordo tra le parti. Del tutto generica è anche la censura sulla qualificazione giuridica del fatto, non essendo indicata la qualificazione ritenuta corretta.

La Corte ricorda che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017 n. 103, è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto non evidenti dalla contestazione. Nel caso di specie tali errori non sono nemmeno specificati.

L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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