Concordato in appello, precluse le questioni rinunciate anche nel giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 36606 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Ne consegue che è inammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e quella concernente la determinazione della pena, salvo che non si traduca in illegalità della sanzione inflitta. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che prevede la trattazione “de plano” del ricorso avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Siracusa, applicava al ricorrente la pena di otto mesi di reclusione, recependo il concordato raggiunto dalle parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e con rinuncia ai motivi di appello nel merito.
Avverso la sentenza di secondo grado il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza, apparenza o contraddittorietà della motivazione in ordine all’entità della pena; l’omessa valutazione della concedibilità dell’assoluzione per la particolare tenuità del fatto. La questione centrale attiene alla possibilità di riproporre in sede di legittimità doglianze rinunciate in funzione dell’accordo sulla pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso va trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103/2017, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte ricorda di avere già valutato la legittimità costituzionale della norma applicata, ritenendo manifestamente infondata la questione concernente la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi avverso le sentenze di concordato. La scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie è ragionevole, poiché la decisione accoglie la concorde prospettazione delle parti, e avverso la declaratoria di inammissibilità resta esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).
Il motivo concernente l’omessa applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile, non essendo mai stato prospettato al giudice di appello ovvero essendo stato oggetto di rinuncia. La rinuncia ai motivi sul merito della condanna impedisce al giudice quella valutazione, necessaria per decidere sulla tenuità del fatto, ormai coperta dal giudicato.
È infondata l’affermazione secondo cui il giudice di appello, in caso di accoglimento del concordato, sarebbe comunque tenuto a dichiarare immediatamente, anche d’ufficio, le cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).
Restano ammissibili, in senso inverso, le doglianze relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia; sono invece inammissibili quelle sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sui vizi di determinazione della pena non trasfusi in illegalità della sanzione (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817). Il vizio di motivazione sull’entità della pena è poi manifestamente infondato, avendo il giudice esplicitamente valutato la congruità della pena concordata come equa, proporzionata e adeguata. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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