Bancarotta documentale e competenza nel luogo del fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 32537 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I reati fallimentari commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento si consumano nel luogo e nel tempo in cui è stata pronunciata la sentenza dichiarativa, anche ove si consideri il fallimento quale condizione obiettiva di punibilità. La competenza territoriale spetta pertanto al tribunale che ha pronunciato il fallimento. Una volta acquisita l’irrevocabilità, la sentenza dichiarativa costituisce un dato definitivo e vincolante, insindacabile dal giudice penale non solo quanto allo stato di insolvenza e alla fallibilità dell’imprenditore, ma anche con riferimento a tutti i profili astrattamente suscettibili di fondare l’impugnazione, compreso quello della competenza. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale specifica, di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., esige il dolo specifico di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, desumibile da elementi indiziari. L’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, volontaria o dovuta a negligenza, integra invece la diversa ipotesi di bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, confermando sostanzialmente la condanna di primo grado (riformata solo nella durata delle pene accessorie), ha ritenuto il ricorrente responsabile di bancarotta fraudolenta documentale per avere, nella qualità di rappresentante legale di una società in accomandita semplice dichiarata fallita, occultato e distrutto la documentazione contabile, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’incompetenza territoriale del tribunale che ha pronunciato la condanna, per essere competente altro ufficio costituito sei mesi prima della pronuncia di fallimento; il proprio comportamento collaborativo, l’assenza di un obbligo di consegna della documentazione in capo all’amministratore cessato e il difetto di motivazione sul profilo soggettivo; la sussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso complessivamente infondato. Sul primo motivo osserva che i reati fallimentari, ove commessi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, si consumano nel luogo e nel tempo della relativa sentenza, come affermato da Sez. 5 n. 13910 del 2017 e Sez. 5 n. 27426 del 2023. La competenza spetta dunque al tribunale che ha pronunciato il fallimento. La sentenza dichiarativa, una volta irrevocabile, è dato definitivo e vincolante, insindacabile dal giudice penale anche quanto alla competenza, secondo Sez. U n. 19601 del 2008 e Sez. 5 n. 21920 del 2018.

Quanto al secondo motivo, i giudici di merito, sul presupposto della radicale assenza di documentazione, hanno ritenuto integrata la bancarotta documentale specifica. La fattispecie richiede il dolo specifico, da desumere da elementi indiziari e dalle circostanze fattuali, come chiarito da Sez. 5 n. 2900 del 2018. Tra i doveri dell’amministratore rientra quello di tenere e conservare le scritture contabili, che l’amministratore uscente deve consegnare al nuovo, in applicazione dell’art. 1713, comma 1, cod. civ. e, nella fase liquidatoria, dell’art. 2487-bis cod. civ..

Accertato il mancato rinvenimento delle scritture, sarebbe stato onere del ricorrente provare che ciò derivasse da fatti a lui non imputabili; onere pacificamente inadempiuto, come rilevato dalla Corte territoriale. Questa ha inoltre indicato gli elementi indiziari del dolo specifico: la sopravvenuta irreperibilità rispetto alle richieste del curatore, la mancanza di allegazioni dimostrative dell’estraneità alla vita societaria e il collegamento della condotta di occultamento alle pregresse distrazioni, dato fattuale idoneo a fondare logicamente la finalità fraudolenta, secondo Sez. 5 n. 55740 del 2017.

Infine, il terzo motivo è dichiarato indeducibile. Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono oggetto di un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione, come affermato da Sez. 1 n. 46568 del 2017 e Sez. 3 n. 24128 del 2021. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato il rigetto in ragione del comportamento del ricorrente, che in sede di interrogatorio ha fornito informazioni lacunose e imprecise, non ha recuperato la documentazione promessa e si è reso irreperibile. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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