SCIA in variante e vigilanza: difformità contestata nei termini (Cons. Stato n. 7516 del 14.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di SCIA in variante, la circostanza che l’elemento poi contestato dall’amministrazione sia geometricamente indicato nella pianta allegata alla segnalazione impedisce di qualificare la rappresentazione come non veritiera, anche quando la sezione non ne evidenzi l’altezza. La difformità urbanistica dell’intervento assentito non può essere fatta valere con l’ordine di demolizione sine die, ma deve essere contestata nei termini di controllo della segnalazione ovvero con l’annullamento d’ufficio. Il potere di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 non consente di recuperare al procedimento sanzionatorio un titolo coerente con l’opera realizzata, senza la sua preventiva caducazione. L’inconfigurabilità dell’istanza resta confinata ai casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, ovvero di totale inconsistenza della dichiarazione.

Il Fatto

Il Comune di Rende ha ingiunto la demolizione di un elemento murario realizzato lungo il filo esterno dei balconi di un fabbricato residenziale, qualificato nella SCIA come struttura esterna decorativa. Secondo l’amministrazione l’opera, non assimilabile a un aggetto né a un elemento ornamentale, avrebbe creato spazi chiusi destinati a locali tecnici e alterato il regime delle distanze previsto dalle N.T.A. al P.R.G.

La Cooperativa proprietaria ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Calabria, che ha accolto il ricorso con interpretazione sostanzialistica, escludendo i presupposti per i controlli ordinari e per l’autotutela. Il Comune ha appellato, lamentando travisamento dei fatti e violazione della disciplina sui controlli della SCIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di nullità della notifica dell’appello: ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., la sostituzione della rappresentanza legale opera solo dall’iscrizione della nomina del liquidatore nel Registro delle Imprese, avvenuta dopo la notifica. Irrilevante, inoltre, l’errata indicazione nominativa del rappresentante nella relata, essendo la notifica indirizzata al soggetto giuridico.

Nel merito, la questione centrale è se la SCIA in variante contenesse una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Il Comune ha ammesso in sede istruttoria che l’elemento contestato era indicato in pianta, limitandosi a criticare il taglio delle sezioni. Per il Consiglio di Stato eventuali lacune descrittive non si traducono in omissione di un elemento esistente né in descrizione non veritiera: nella lettura delle pratiche edilizie la pianta costituisce l’atto fondamentale che definisce presenza, ingombro e localizzazione del manufatto.

La Sezione ricostruisce la distinzione tra controllo del territorio e controllo di legittimità dei titoli, rilevando che il richiamo all’imprescrittibilità dei poteri di vigilanza non può legittimare controlli postumi sui titoli. La nozione pretoria di inconfigurabilità dell’istanza — elaborata per il silenzio assenso e richiamata dalle pronunce del 2022 e del 2023 — resta limitata ai casi di manifesto sconfinamento dal modello normativo.

Poiché l’opera realizzata è coerente con la SCIA, solo la previa caducazione di quest’ultima avrebbe consentito di qualificarla come abusiva. Il Comune avrebbe potuto esercitare il potere conformativo o interdittivo entro i termini dell’art. 19, comma 6-bis, l. n. 241/1990, oppure procedere all’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, i cui presupposti temporali erano ancora integri.

Quanto alle distanze, il regolamento edilizio esclude dal calcolo le nicchie e le strutture esterne decorative: la qualificazione del balcone come chiuso non regge, perché la paretina intercetta solo una porzione minima dello spazio, che conserva funzione di luogo aperto. Nessuna modifica di destinazione d’uso è configurabile, non risultando ampliamento di volumetria né chiusura su tutti i lati. L’appello è respinto, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2487-bis c.c.

Tutte le 5 sentenze sull'art. 2487-bis c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *