Pericolo di recidiva desumibile dalle modalità delle condotte anche risalenti (Cass. pen. Sez. VI n. 32788 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure coercitive, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. Il requisito dell’attualità non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto: richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta attraverso un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Tale valutazione deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. È inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di riesame e confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale, in data 20 novembre 2024, aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, ritenendolo gravemente indiziato di nove episodi di acquisto di marijuana a fini di spaccio, contestati nel periodo gennaio-giugno 2019.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, l’inosservanza dell’art. 274 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari. Ha sostenuto che erano ormai trascorsi sei anni dalla commissione degli illeciti e che l’arresto dei coindagati avrebbe eliso il contesto in cui gli illeciti erano maturati, escludendo il pericolo di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il difensore si è limitato a riproporre le censure già dedotte nel riesame, ribadendo l’asserita incompatibilità del lungo lasso di tempo decorso con l’attualità del pericolo di recidiva, senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata.

I giudici di legittimità richiamano il costante orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, generici e indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che difettano della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 5 n. 28011 del 15/02/2013; Sez. 4 n. 18826 del 09/02/2012; Sez. 1 n. 39598 del 30/09/2004; Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021).

Nel merito, il tempo trascorso dalla commissione dei delitti non esclude di per sé la configurabilità della concretezza e dell’attualità delle esigenze cautelari. L’attualità e la concretezza del pericolo, osserva la Corte, non vanno concettualmente confuse con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti (Sez. 2 n. 32899 del 13/06/2023; Sez. 2 n. 9501 del 23/02/2016; Sez. 2 n. 49453 del 08/10/2013).

Il requisito dell’attualità non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che consideri le modalità realizzative, la personalità del soggetto e il contesto socio-ambientale: analisi tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5 n. 22344 del 05/03/2025; Sez. 4 n. 9041 del 15/02/2022; Sez. 5 n. 1154 del 11/11/2021; Sez. 2 n. 55216 del 18/09/2018).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, argomentando la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva in base all’entità della sostanza negoziata, alla reiterazione e frequenza dei traffici, alla dimensione organizzata degli stessi, all’assenza di fonti lecite di reddito e alla sottoposizione dell’indagato ad altra misura cautelare per truffa e riciclaggio. Il vizio di motivazione denunciato è dunque insussistente. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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