Cass. pen. Sez. II n. 37540 del 27.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 37540/2026, depositata il 27/10/2026 (R.G. 24951/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia emessa in data preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella, vista la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale per i minorenni di Milano, in funzione di riesame, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 12/06/2026 dal G.i.p. del Tribunale per i minorenni di Milano, con quella del collocamento in comunità educativa nei confronti della ricorrente per il reato di tentata rapina aggravata in concorso, commesso in 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagata, articolando un unico motivo, con il quale si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275, commi 2 e 2 bis e 274 lett. c) cod. proc. pen. presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.

2.1. In particolare, richiamando le note di udienza depositate al Tribunale del riesame, con le quali si assumeva il ruolo marginale dell’indagata nell’esecuzione del reato e la sua incensuratezza, chiedendo la revoca della misura applicata ovvero la sostituzione con la permanenza domiciliare nella casa familiare, la difesa osserva quanto segue: – assenza di valutazione sulla pena astrattamente irrogabile: il Tribunale del riesame ha omesso di valutare che lo stato di incensuratezza può astrattamente comportare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo scattare il divieto di applicazione di misure custodiali, ai sensi dell’art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen.; – motivazione viziata da illogicità intrinseca ed estrinseca nella parte in cui il Tribunale per i minorenni, ai fini dell’applicazione della misura custodiale, ha valorizzato la condotta pregressa dell’indagata, relativamente ad un procedimento penale per tentato furto in concorso instaurato nel 2023 e due procedimenti civili: si osserva che, tuttavia, il precedente penale risulta essere stato “chiuso”, mentre i procedimenti civili non presentano valore prognostico e non valgono a fondare un giudizio a tal fine negativo in sede penale; – violazione del principio di proporzionalità, recepito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 113/2025), attesa la sovrapponibilità delle condotte tra indagate maggiorenni e minorenni e, alla luce della personalità delle prime, anche gravate da precedenti penali, rispetto all’indagata, formalmente incensurata: il G.i.p. e il Tribunale del riesame per i minorenni di Milano hanno valorizzato la gravità del fatto, ridimensionata invece dal G.i.p. presso il Tribunale ordinario, il quale ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di concorrenti maggiorenni, applicando la misura non custodiale dell’obbligo di firma a coindagate maggiorenni con precedenti penali; – mancanza di motivazioni in relazione al giudizio prognostico quoad poenam, che risulta dirimente ai sensi dell’arte 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., tenuto conto che, in un’applicazione prognostica di pena, considerate l’incensuratezza, la riduzione di pena per il tentativo, le circostanze attenuanti generiche per la confessione, riconosciuta anche dal Tribunale del riesame, nonché la riduzione per la minore età, la pena si attesterà al di sotto di tre anni e quindi del limite entro il quale l’indagata potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena; – mancanza di motivazione relativamente agli elementi che possano escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, limitandosi il tribunale a evidenziare la gravità del reato commesso in concorso senza concentrarsi sulle singole condotte e sulla personalità dell’indagata; – mancanza di valutazione sull’attualità del pericolo di recidiva e sulla inidoneità della misura custodiale domiciliare, meno afflittiva rispetto a quella del collocamento in comunità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Si deve anzitutto ribadire il principio, decisivo, enunciato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Giordano” (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248866-01), secondo cui la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – cioè dell’esigenza cautelare che è stata ritenuta nel caso di specie – esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto tale concessione è indefettibilmente correlata a una previsione favorevole in ordine alla futura condotta del condannato (successivamente, nello stesso senso: Sez. 6, n. 50132 del 21/11/2013, Pilli, Rv. 258501-01). In ogni caso, il motivo non sarebbe fondato sotto tutti i profili in cui è stato articolato.

1.1. Innanzitutto, il Tribunale del riesame ha correttamente collegato la valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, e segnatamente del pericolo di reiterazione, e dell’adeguatezza della misura applicata ad un elemento significativo, ossia il ruolo svolto dall’indagata nell’economia della tentata rapina, rispetto a quello di altre coindagate, comprese quelle maggiorenni, descrivendolo come “tutt’altro che gregario, considerato che ella è stata indicata dalla responsabile del negozio come colei che, entrata all’interno del negozio, ha prelevato la merce e poi assunto nei confronti della stessa responsabile un atteggiamento intimidatorio ed aggressivo” (p. 6 ordinanza impugnata). Con riferimento, pertanto, alle modalità della condotta, unitamente alla personalità, quale desunta dalle pregresse condotte illecite penali e civili, il Tribunale del riesame ha motivato l’esistenza di un quadro cautelare attuale, concreto e tutelabile esclusivamente con la misura custodiale del collocamento in comunità educativa compiendo una valutazione prognostica che compete al giudice del merito e che è stata argomentata con riferimento, oltre che alla personalità dimostrata dall’indagata, all’elemento significativo dell’attivo ruolo predatorio rivestito dalla ricorrente unitamente alla successiva condotta di resistenza assunta; sicché, diversamente da quanto sostenuto, la motivazione in ordine alla sussistenza ed attualità del pericolo di reiterazione non si può ritenere né mancante né apparente e tantomeno illogica, sfuggendo così a censure in questa sede di legittimità.

1.2. Il Tribunale del riesame, con motivazione del tutto esaustiva, ha escluso che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con la misura della permanenza in casa reputata “non funzionale a garantire alla minore il supporto educativo strutturato di cui ella abbisogna”, osservando che solo con il collocamento in comunità – misura comunque più attenuata rispetto a quella originariamente applicata – l’indagata avrà “l’opportunità di ricevere i necessari e adeguati stimoli sia in funzione del percorso di rivisitazione critica delle condotte antigiuridiche e di presa di distanza dalle medesime, appena avviato, sia a livello educativo”, che il contesto familiare non è in grado di garantire (p. 7 ordinanza impugnata). Ebbene, si tratta di una valutazione di inadeguatezza della permanenza in casa fondata sulla concreta e specifica situazione, che non risulta né contraddittoria né manifestamente illogica e che pertanto sfugge a censure in questa sede di legittimità.

2. In ragione della minore età della ricorrente al momento del fatto, va disposto l’oscuramento dei dati personali atti all’identificazione della parte; inoltre, in ossequio alle disposizioni dettate per il rito speciale per gli imputati minorenni, non va disposta la condanna alle spese del giudizio prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5754, del 16/1/2014, Rv. 259134: il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende; conf. Sez. 1, n. 26870, del 3/10/2014, Rv. 264025).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 16/09/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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