Cass. pen. Sez. V n. 36744 del 19.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 36744/2026, depositata il 19/10/2026 (R.G. 24652/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da avverso l’ordinanza del 09/04/2026 del Tribunale di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Trieste ha rigettato il ricorso proposto dal contro le ordinanze del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con le quali venivano disposte nei confronti dello stesso le misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e al figlio minore nonché, a seguito della mancanza di consenso del medesimo al braccialetto elettronico, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.
2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia, l’indagato chiede l’annullamento del provvedimento affidandosi a quattro motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall’art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, assume violazione di legge in riferimento agli artt. 612-bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza.
A fondamento della doglianza deduce che i giudici della cautela si sono basati, essenzialmente, sulle dichiarazioni della persona offesa e su quanto riferito da persone alla stessa vicine, senza invece tener conto della documentazione prodotta da esso ricorrente volta a dimostrare, per un verso, la conflittualità paritetica nell’ambito del loro rapporto e, per un altro, l’assenza dell’evento del reato, a fronte, anche dopo il verificarsi dei fatti per cui è processo, di richieste della vittima ad esso indagato di partecipare ad eventi familiari.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 612-bis cod. pen., ribadendo che, dovendosi le condotte ricondurre al conflitto familiare successivo alla separazione della coppia, l’ordinanza censurata non avrebbe argomentato in maniera adeguata sulla sussistenza, anche solo in punto di gravi indizi di colpevolezza, dell’elemento soggettivo del reato di atti persecutori.
2.3. Mediante il terzo motivo assume violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 274, lett. c), e 275 cod. proc. pen. riguardo deduce l’ordinanza impugnata motivato congruamente sulla ricorrenza delle esigenze cautelari, nonché sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del fatto di reato, poiché si è, anche sotto tale aspetto, limitata a basarsi sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai sommari informatori che hanno confermato che ella avvertiva un pericolo per sé e per il figlio, in mancanza di riscontri oggettivi e di evidenze di una progressione vessatoria dotata di evidenza causale rispetto all’evento tipico del reato.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275, comma 3, e 282-ter cod. proc. pen. per difetto di proporzionalità e adeguatezza delle misure applicate, nonché erronea estensione della misura del divieto di avvicinamento al figlio minore.
Sotto il primo profilo, sottolinea che sono apodittici i riferimenti dell’ordinanza impugnata alla realtà cittadina di Trieste che consentirebbe ad esso indagato di poter attendere alle sue esigenze di vita nonostante la misura, poiché dette esigenze non sono state in concreto vagliate e, peraltro, la distanza minima di mille metri non è imposta dal legislatore. Lamenta, inoltre, che è eccessivo il cumulo del divieto di avvicinamento con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, cumulo sproporzionato rispetto alle esigenze cautelari, che finisce con il tradursi in una sorta di detenzione domiciliare attenuata.
Sotto il secondo profilo, denuncia che la misura del divieto di avvicinamento è stata estesa al figlio minore per la tenera età dello stesso che avrebbe reso difficile la gestione del rapporto tra loro senza l’intermediazione della madre e che, pertanto, il Tribunale del riesame, e prima ancora il Giudice per le indagini preliminari, non hanno individuato, nel rispetto del fondamentale principio di bigenitorialità, soluzioni alternative, limitandosi a precisare che avrebbe dovuto rivolgersi al giudice civile o tutelare competente. Il che, sottolinea, comporta l’onere di attivare un autonomo procedimento, la cui durata è incompatibile con l’esigenza di prosecuzione del rapporto tra padre e figlio, essenziale anche per lo sviluppo di quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. All’esame del primo e del secondo motivo di ricorso, suscettibili di vaglio unitario, che vertono sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, occorre premettere, sotto primo generale aspetto, che, tema misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Per altro verso, vi è che, per l’adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non richiamato dall’ art. 273, comma 1-bis, del medesimo codice (ex multis, Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Rv. 287532; Sez. 4, n. 27498 del 2. Ciò posto, i predetti motivi non sono fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, come noto, da lungo tempo affermato il principio in virtù del quale le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, fermo restando che tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214). Il Tribunale del riesame, ponendosi nel solco di tale principio, ha sottolineato, in ordine alla credibilità della persona offesa, con motivazione congrua, che le dichiarazioni della stessa sono state ampiamente riscontrate dalle numerose chiamate e messaggi, dall’appostamento all’asilo e, rispetto agli episodi del 25 e 27 gennaio, dagli interventi della polizia giudiziaria. L’ordinanza ha inoltre evidenziato, con logico incedere, che quanto riferito dalla vittima – come peraltro deduce lo stesso ricorrente – è stato corroborato dalle dichiarazioni dei sommari informatori, alcuni dei quali presenti ai fatti. Con riferimento alla dedotta ricostruzione alternativa della vicenda, che l’indagato sembra lamentare essere stata, nella fase cautelare, adeguatamente vagliata, di una conflittualità reciproca tra i due, essa è documentata rispetto al periodo nel quale i due erano ancora conviventi, mentre, dopo la cessazione del rapporto sentimentale, le condotte sono state tenute dal solo ricorrente. D’altra parte, non si può trascurare di ribadire che, in sé e per sé considerata, la reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, incombendo, in tali ipotesi, sul giudice un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell’evento di danno, ossia dello stato d’ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita (ex ceteris, Sez. 5, n. 42643 del 24/06/2021, Rv. 282170; Sez. 3, n. 45648 del 23/05/2013, Rv. 257288). Del pari, quanto alle contestazioni dell’indagato che fanno leva sulle richieste della vittima che egli fosse presente in alcune ricorrenze familiari, occorre considerare che, nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualità del reato, né inficia la continuità delle condotte, qualora sussista l’oggettiva e complessiva idoneità delle stesse a generare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod. pen. (tra le molte, Sez. 5, n. 17240 Con riguardo, poi, all’elemento soggettivo del reato provvisoriamente ascritto, occorre ribadire che, in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel delitto di atti persecutori lo stesso è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (ex aliis, Sez. 1, n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726; Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265230; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411). È dunque irrilevante, a fronte della commissione delle condotte aggressive e minatorie in danno della vittima, che esse fossero spinte da un’effettiva volontà persecutoria della stessa oppure motivate dal conflitto tra i due per la gestione del figlio.
3. Il terzo motivo – ai limiti dell’inammissibilità, atteso che è privo di un adeguato confronto critico con le argomentazioni sottese al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) – è manifestamente infondato, poiché l’ordinanza censurata ha posto in evidenza, in modo adeguato, che il pericolo di reiterazione del reato è concreto in forza della pluralità di episodi, di crescente gravità, che hanno connotato la vicenda.
4. Con riferimento al quarto motivo occorre osservare quanto segue.
4.1. Tale motivo, nella sua prima parte, è in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.
La censura, invero, si presenta, in primis, inammissibile per genericità, laddove il lamenta che non sono state considerate le sue esigenze di vita e di lavoro rispetto al disposto divieto di avvicinamento, facendosi solo riferimento da parte dell’ordinanza censurata all’estensione della cittadina di Trieste, atteso che il ricorrente non indica in concreto come dette esigenze sarebbero compromesse dal provvedimento avendo riguardo al luogo dove abita e al lavoro che svolge.
La doglianza è, poi, manifestamente infondata nella parte in cui assume l’illegittimità del cumulo tra le due misure, cumulo in realtà determinato dal rifiuto dello stesso indagato di portare il braccialetto elettronico. Per vero, come ha chiarito anche la Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 173 del 2024, il penultimo periodo del comma 1 dell’art. 282-ter cod. proc. pen., per la l’ipotesi nella quale il controllo elettronico risulti impossibile per il diniego di consenso dell’indagato, quindi per un fatto a lui imputabile, prevede l’applicazione incondizionata «di una misura più grave». Misura più grave che è nozione idonea ad abbracciare anche la previsione di una misura ulteriore rispetto a quella già disposta, alla stregua di quanto avvenuto nella fattispecie in esame.
Ancora, è manifestamente infondata la censura al provvedimento impugnato laddove lamenta che la distanza minima di mille metri a fronte di un’ordinanza di divieto di avvicinamento non è prevista dal legislatore, atteso che, in realtà, l’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dell’art. 3, comma 1, lett. i), della legge 2 dicembre 2025, n. 181, prevede tale distanza minima per la misura del divieto di avvicinamento. Al riguardo, peraltro, questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, 16 Cost., dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dell’art. 3, comma 1, lett. i), della legge n. 181 del 1985, nella parte in cui prevede la distanza minima di mille metri prevista per il divieto di avvicinamento, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non irragionevole per la necessità di garantire, a fronte di un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato, un più tempestivo intervento delle forze dell’ordine nel caso di violazione del provvedimento cautelare a tutela della persona offesa, tale da prevenire il pericolo di evoluzione di condotte persecutorie in più gravi delitti lesivi della incolumità della stessa (Sez. 5, n. 24814 del 13/04/2026).
4.2. Il motivo, nella sua seconda parte, non è fondato, pur con le puntualizzazioni che seguono rispetto alle ragioni e alla portata del divieto di avvicinamento del ricorrente al figlio minore e alle conseguenze che ne derivano rispetto alla possibilità di frequentazione tra padre e figlio. In termini generali, questa Corte ha affermato che il divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. può essere esteso anche con riguardo a soggetti diversi dalla persona offesa, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell’obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l’indagato (tra le altre, Sez. 5, n. 40881 del 18/11/2025, Rv. 289073; Sez. 6, n. 6563 del 30/01/2020, Rv. 278346, in una fattispecie nella quale l’ordinanza che disponeva il divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche alla figlia minorenne con questa convivente, in tal modo impedendo all’indagato di mantenere rapporti con la propria figlia, pur senza motivare in ordine alle specifiche esigenze ed indicando il nominativo della minore nel solo dispositivo). L’estensione della misura del divieto di avvicinamento nei confronti di soggetti terzi deve, tuttavia, essere valutata e motivata in modo particolarmente rigoroso quando tale misura può interferire sulla continuità dei rapporti di un minore con uno dei genitori. Di regola, infatti, deve avere preminente considerazione il diritto alla bigenitorialità, sancito sul piano normativo dall’art. 337-ter cod. civ. e che in via sistematica si colloca all’interno del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’art. 8 CEDU e, pertanto, di rilievo costituzionale per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost. La bigenitorialità deve essere intesa quale presenza comune dei genitori nella vita del bambino, onde garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive, riflesso del dovere di solidarietà tra genitori, secondo una logica improntata alla condivisione in vista del superiore e preminente interesse del figlio. Quello del minore è, infatti, un diritto essenzialmente relazionale e la relazionalità è propria e intrinseca alla natura fondamentale dei diritti, tra cui quello del minore alla realizzazione del suo best interest. Il minore, invero, non è un “atomo isolato”, che possa immaginarsi staccato e scisso dal complessivo sistema di relazioni familiari che, come una rete, lo rendono compartecipe di tutta una serie di legami esistenzialmente significativi. E la rete richiama l’idea di centralità dell’interesse del minore, di un interesse cioè che si colloca al centro del sistema con tutti gli altri interessi disponentisi a forma di raggiera intorno a questo centro per restare con esso in rapporto di relazione permanente. Nondimeno, come posto in rilievo anche nella recente giurisprudenza delle Sezioni civili di questa Corte, il miglior interesse del minore, inteso come individuazione della soluzione ottimale idonea a garantire nelle concrete circostanze del caso il suo benessere psicofisico ed i suoi diritti, è il punto di arrivo di un procedimento in cui si opera un bilanciamento tra i diritti del minore e gli altri diritti in gioco, ancorché appartenenti a diversi soggetti, sicché in nome del diritto alla bigenitorialità non può essere sacrificato il diritto del minore ad una sana ed armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale (Sez. 1 civ., n. 23139 del 14/07/2026). Inoltre, non può trascurarsi di considerare che la misura del divieto di avvicinamento, ove estesa al minore per condotte di rilevanza penale di un genitore in danno del solo genitore collocatario, non è volta ad impedire il diritto di visita/frequentazione, bensì ad evitare che l’indagato possa reiterare la condotta recandosi presso l’abitazione della persona offesa, sicché, ove lo stesso intenda incontrare il minore può rivolgere, alla stregua di quanto correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, apposita domanda in sede civile per la diversa regolamentazione del diritto di visita del minore, che potrebbe essere realizzata anche in forma protetta e, al limite, anche tramite servizi sociali (Sez. Né, come assume il ricorrente, questo assetto può pregiudicare per lungo tempo la prosecuzione dei suoi rapporti con il figlio minore in quanto, laddove ne ricorrano i presupposti, le autorità preposte dovranno, nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, attivarsi con la massima sollecitudine possibile (Corte europea dei diritti dell’uomo, R.B. e M.C. c. Italia, Si deve, in definitiva, affermare il principio per il quale il diritto del minore alla bigenitorialità, funzionale allo sviluppo armonioso della sua personalità, comporta che, nell’estendere allo stesso la misura del divieto di avvicinamento di un genitore all’altro, vengano indicate in maniera puntuale le ragioni che conducono a ritenere recessivo tale diritto ovvero precisato che il divieto non è in sé ostativo ad una frequentazione tra genitore e figlio, con regolamentazione rimessa al giudice civile competente, che potrà tenere conto, anche con l’ausilio dei servizi sociali, dell’esigenza di evitare contatti tra il reo e la persona offesa, dovendo peraltro effettuare dette valutazioni con la rapidità necessaria a tutelare il superiore interesse del minore.
4.2.1. Nella fattispecie per cui è processo il Tribunale del Riesame si è mosso in sintonia con i superiori assunti motivando la conferma del divieto di avvicinamento del al figlio minore sia per la circostanza che proprio l’esigenza di mantenere un rapporto con lo stesso era strumentalizzata per le condotte persecutorie provvisoriamente ascrittegli, sia perché la tenera età del bambino avrebbe comportato, in assenza di una puntuale regolamentazione idonea ad escluderli, rapporti del ricorrente con la vittima.
Al contempo, tuttavia, l’ordinanza impugnata ha sottolineato che l’indagato può rivolgersi al giudice competente affinché, anche con l’ausilio dei servizi sociali, possa essere ripristinato il rapporto con il figlio minore. La decisione censurata ha pertanto compiuto un congruo bilanciamento tra il principio di bigenitorialità – e dunque il diritto del bambino, corrispondente di norma al best interest dello stesso, a mantenere un rapporto con il padre funzionale allo sviluppo della sua personalità – e l’esigenza di tutelare la vittima del reato, rimettendo al giudice competente l’individuazione di modalità di frequentazione tra padre e figlio che impediscano al primo di reiterare condotte persecutorie in danno della madre.
5. Il ricorso deve dunque essere nel complesso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge, in considerazione della natura del reato e dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 2 ottobre 2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 337-ter c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 282-ter c.p.p. – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa