Ricorso inammissibile se pedissequa reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 33294 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. La censura che, sotto l’egida del vizio di motivazione, si sostanzi in una sollecitazione a una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile, non essendo tale valutazione consentita in sede di legittimità. La congruità e l’esaurienza della motivazione della sentenza di appello in punto di responsabilità escludono la sussistenza del vizio denunciato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 gennaio 2025, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Alessandria, in data 9 novembre 2019, aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., esclusa l’aggravante contestata e concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 105,00 di multa.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la mancanza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen. e all’art. 111, comma 6, Cost., con riguardo alla ritenuta responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni. Il motivo è riproduttivo di una doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito.
La Suprema Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Tali motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. A sostegno vengono citate Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 e Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005.
Nel caso concreto, la decisione della Corte di appello reca congrua ed esaustiva motivazione in punto di responsabilità del ricorrente. Il riconoscimento dell’autore del reato è stato compiuto sulla base delle informazioni precise e dettagliate fornite dalla persona offesa, confortate da quanto riferito dalla teste escussa.
La censura prospettata sotto l’egida del vizio motivatorio si sostanzia, inoltre, in una sollecitazione a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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