Onorabilità autotrasportatore e condanna a pena di multa: nessuna decadenza (TAR Emilia-Romagna n. 682 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di onorabilità dell’autotrasportatore su strada, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000, non viene meno per effetto di una condanna definitiva alla sola pena di multa. La norma richiede infatti che il soggetto abbia riportato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti tassativamente elencati. Ne deriva che la condanna per furto tentato, commutata in multa, non integra la fattispecie ostativa e non giustifica la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della professione né la cancellazione dall’Albo e dal REN. Il giudice amministrativo annulla quindi il provvedimento ministeriale per difetto del presupposto normativo, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale di autotrasporto, impugnava il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Bologna aveva disposto la sospensione per 60 giorni dell’autorizzazione all’esercizio della professione e della contestuale iscrizione al REN e all’Albo degli Autotrasportatori. L’Amministrazione contestava la mancanza del requisito di onorabilità previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b), del Regolamento (CE) 1071/2009, assegnando un termine per regolarizzare la posizione e preannunciando, in caso contrario, la revoca dell’AEP.

Il ricorrente deduceva la violazione dei termini dell’art. 21-nonies e dei presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il sacrificio del legittimo affidamento maturato sull’autorizzazione rilasciata nel 2013 e il difetto di motivazione. Il Ministero si costituiva eccependo la natura vincolata dell’attività e l’insussistenza di un affidamento tutelabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sulla censura relativa alla non ostatività dei reati ascritti, riconoscendole valore assorbente. Il parametro è l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 395/2000, che collega la caducazione del requisito di onorabilità all’aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per taluno dei delitti ivi elencati, tra cui il furto.

Dal certificato del casellario emergeva un decreto penale di condanna per furto tentato in concorso, ex artt. 56, 110 e 624 cod. pen., e una sentenza del Giudice di Pace per lesioni personali. Il Tribunale esclude anzitutto ogni rilievo del reato di cui all’art. 582, comma 2, cod. pen., non contemplato dall’elenco normativo: circostanza pacifica e non contestata dall’Amministrazione.

Quanto al furto tentato, il Collegio ritiene superfluo indugiare sull’autonomia della figura del tentativo rispetto al delitto consumato. Il decreto penale aveva inflitto la sola pena di multa, con sostituzione della pena detentiva. Manca dunque il requisito della condanna a pena detentiva richiesto dalla norma, con conseguente inapplicabilità della disposizione posta a base del provvedimento.

La conclusione è che il provvedimento impugnato è illegittimo e va annullato, restando assorbite le doglianze sull’affidamento, sui termini di autotutela e sulla motivazione. Le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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