Sanzione disciplinare militare e sindacato sulla graduazione della consegna di rigore (TAR Liguria n. 778 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare militare, il parere della Commissione di disciplina è endoprocedimentale e non vincolante. Ove tale parere sia reso a maggioranza e privo di motivazione, non è esigibile in capo al Comandante di Corpo un onere motivazionale volto a confutarne le ragioni, non esplicitate. L’accertamento della proporzionalità e della graduazione della sanzione rispetto agli illeciti contestati attiene al merito della scelta amministrativa ed esula dal sindacato del giudice amministrativo, salvo che la scelta riveli eccesso di potere per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzione o travisamento dei fatti. L’archiviazione penale per remissione della querela non inibisce l’autonoma valutazione disciplinare dei fatti, che trovano fondamento nelle risultanze del procedimento e non richiedono l’accertamento della loro qualificazione penale.

Il Fatto

Il ricorrente, Carabiniere in ferma volontaria, all’epoca dei fatti in servizio presso una Stazione dell’Arma, è stato sottoposto a procedimento disciplinare per un episodio avvenuto, libero dal servizio, presso un ipermercato: secondo la contestazione, avrebbe superato le casse senza pagare merce di valore modesto, si sarebbe allontanato dalla guardia giurata che gli chiedeva lo scontrino e sarebbe rientrato nel punto vendita per riporre gli articoli. Il procedimento penale è stato archiviato per mancanza delle condizioni di procedibilità, a seguito di remissione della querela.

La Commissione di disciplina ha espresso, a maggioranza, parere contrario all’irrogazione di sanzioni, senza ulteriore motivazione. Il Comandante di Battaglione ha comunque definito il procedimento con la sanzione della consegna di rigore di 5 giorni. Il ricorso gerarchico è stato respinto dal Comandante di Reggimento, e avverso tale rigetto il militare ha proposto ricorso giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, che denunciano la violazione degli artt. 1355 e 1361 d.lgs. n. 66/2010, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti e la sproporzione della sanzione. Quanto al parere della Commissione di disciplina, il Tribunale osserva che esso è legittimo ma del tutto immotivato: da ciò discende l’impossibilità di pretendere dal Comandante la confutazione di ragioni che la Commissione stessa non ha esplicitato. L’unica motivazione esigibile è quella relativa alle ragioni dell’irrogazione, puntualmente illustrate nel provvedimento sanzionatorio attraverso l’analisi delle tre condotte strettamente collegate.

I comportamenti risultano comprovati dai filmati delle videocamere di sorveglianza: l’impossessamento di merce senza pagamento, non smentito dall’incolpato; l’allontanamento dalla guardia giurata senza fornire spiegazioni; il rientro nel supermercato per riporre la merce non pagata. Il Collegio sottolinea che tali fatti rilevano a prescindere dalla qualificazione penale come furto ex art. 624 cod. pen., e che il militare, sollecitato sul punto in audizione, non ha fornito alcuna spiegazione.

Sulla graduazione, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la proporzionalità attiene al merito della scelta sanzionatoria, sindacabile solo per eccesso di potere nei suoi sintomi tipici, citando Cons. Stato, sez. VII, n. 8510 del 2024, sez. II n. 862 del 2022, sez. II n. 7423 del 2022 e TAR Lazio n. 2689 del 2020. Nel caso concreto non emergono profili di abnormità o travisamento. Il provvedimento ha tenuto conto del grado, dell’età e dei precedenti del militare e ha richiamato l’art. 1350 del C.o.m. sull’osservanza dei doveri anche fuori servizio, nonché l’art. 751 d.P.R. n. 90/2010 e l’art. 713 in materia di doveri attinenti al grado e al prestigio dell’istituzione.

La quantificazione in 5 giorni, pari a un terzo del massimo edittale, esclude infine profili di eccessiva afflittività. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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