Appello cautelare del PM: basta il confronto critico con l’ordinanza riformata (Cass. pen. Sez. VI n. 35248 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ribaltamento, da parte del Tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello de libertate, della precedente decisione reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale. È però necessario un confronto critico con il contenuto della pronuncia riformata: le ragioni giustificative del rigetto devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale. La motivazione sulle esigenze cautelari è viziata quando si fonda su formule stereotipiche e non chiarisce il grado di coinvolgimento dell’indagato nella specifica vicenda, la consistenza dell’inserimento in circuiti criminali, i reati e i tempi delle precedenti condanne, né l’impossibilità di applicare misure meno gravi. In tal caso l’ordinanza va annullata limitatamente al riconoscimento delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagato, nell’ambito di un procedimento per coltivazione di sostanze stupefacenti, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo il quadro indiziario meritevole di ulteriore approfondimento. Su appello del pubblico ministero, il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta e ha ordinato la custodia cautelare in carcere.
La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, con carenza di motivazione sull’inadeguatezza di misure meno gravi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte enuncia la regola processuale secondo cui, quando il Tribunale del riesame riforma in appello la decisione reiettiva del primo giudice, non serve una motivazione rafforzata. Il diverso standard cognitivo del procedimento incidentale impone soltanto un confronto critico con la pronuncia riformata, le cui ragioni devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili.
Nel caso concreto l’onere è stato soddisfatto. Il Tribunale ha ricordato che il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura intramuraria con l’obbligo di presentazione, per la necessità di approfondimento del quadro indiziario, e se ne è motivatamente discostato. Ha valorizzato il riferimento dei coindagati all’uso del trattore di proprietà dell’indagato per il trasporto della cisterna necessaria all’irrigazione delle piantagioni, aggiungendo che il mezzo era stato condotto talvolta dallo stesso indagato, e ha richiamato l’episodio del 14 giugno 2024 e quello di due giorni successivo, chiarendone la significatività. Di fronte a un’argomentazione logica e completa, il sindacato di legittimità è precluso.
Il secondo motivo è invece fondato. L’ordinanza ha richiamato il pericolo di reiterazione del reato alludendo a una pretesa capacità criminogena, a formule stereotipiche e a generici precedenti, senza precisare il grado di coinvolgimento nella vicenda specifica, in che cosa consista l’inserimento nei circuiti del narcotraffico, né i reati e i tempi delle condanne, riconosciute di gravità minore.
La Corte rileva inoltre che il provvedimento non si è soffermato sull’impossibilità di applicare misure meno gravi, come invece disposto per gli altri coindagati, e non ha considerato la durata della misura già eseguita senza violazioni. La motivazione, incompleta e prevalentemente articolata su clausole di stile, determina l’annullamento limitato alle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo giudizio ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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