Misure cautelari: controllo del vizio di motivazione sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. II n. 36537 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 02.05.2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del 18.04.2025 con cui il G.i.p. del Tribunale di Marsala aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il quadro indiziario riguardava una tentata rapina pluriaggravata in concorso, con violenza e minaccia commesse con armi e da più persone riunite, e le esigenze cautelari erano ravvisate nel pericolo di reiterazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del riesame con due motivi, deducendo rispettivamente la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulla sussistenza del pericolo di reiterazione delittuosa nonché sull’adeguatezza della misura più afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, richiamato nella parte in cui assegna alla Suprema corte il solo controllo di congruenza della motivazione indiziaria rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle prove. Il Collegio dichiara di volerne dare continuità, confortato dalle pronunce Sez. 4, n. 26992 del 29.05.2013 e Sez. 4, n. 22500 del 03.05.2007.
Il Tribunale del riesame aveva fondato la gravità del quadro indiziario sulle dichiarazioni della persona offesa, sempre coerenti nel nucleo essenziale, e su quelle della teste presente ai fatti, collimanti con le prime. A conferma concorrevano le prime indicazioni fornite al numero unico di emergenza, il tentativo del ricorrente di darsi alla fuga alla vista della polizia giudiziaria, il tentativo del coindagato di disfarsi di un coltello corrispondente a quello descritto, il rinvenimento di un bastone, di un secondo coltello e la lesione riportata dalla persona offesa. Le immagini di videosorveglianza restituivano l’aggressione e il successivo inseguimento.
Quanto alla non piena corrispondenza tra le prime dichiarazioni della persona offesa e le immagini, i giudici di merito l’avevano ricondotta alla concitazione dei fatti e al difetto di assistenza di un interprete nella denuncia iniziale, circostanza poi accertata. La Corte reputa tale motivazione del tutto adeguata e priva di vizi logici. Nel primo motivo il ricorrente non si confronta compiutamente con essa e propone, in realtà, una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, fuori dai casi di art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Sul secondo motivo, la Corte richiama i principi sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione: la prognosi può fondarsi sulla personalità dell’accusato, desumibile dalle modalità del fatto e dalle concrete condizioni di vita, senza che si richieda la previsione di una specifica occasione per delinquere (Sez. 5, n. 33004 del 03.05.2017). Le modalità del fatto possono avere duplice valenza, per la gravità e per la capacità a delinquere (Sez. 5, n. 49373 del 05.11.2004; Sez. 1, n. 6359 del 18.11.1999).
Sulla scelta della misura, la Corte ribadisce che l’art. 275 cod. proc. pen. impone di valutare l’idoneità della misura (Sez. 6, n. 2995 del 20.07.1992) e che, di fronte al pericolo di reiterazione di reati con violenza alla persona, gli arresti domiciliari risultano proporzionati solo se un rigoroso esame della personalità dell’accusato fa ritenere abbattuto il rischio di violazione delle regole di auto-contenimento (Sez. 2, n. 797 del 03.12.2020; Sez. 2, n. 19559 del 25.02.2020). Il controllo a distanza ex art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. consente di rilevare, non di impedire, la violazione. La motivazione del Tribunale è quindi esente da vizi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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