Aggravante dell’ingente quantità e pedopornografia: criterio assoluto (Cass. pen. Sez. III n. 35918 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La configurabilità della circostanza aggravante della ingente quantità nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater, secondo comma, cod. pen., impone di considerare il dato quantitativo in senso assoluto, riferito cioè al numero oggettivo di supporti e di file detenuti, e non in senso relativo, ossia in rapporto al materiale di altra natura, pur illecito, parimenti detenuto. Il numero delle immagini e dei video costituisce l’obiettiva unità di misura dell’aggravante. Ai fini della configurabilità del delitto di produzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-ter, primo comma, cod. pen., non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto. La valutazione sull’ingente quantità costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di cui agli artt. 600-quater, commi 1 e 2, cod. pen., 600-ter, comma 1, e 602-ter, comma 4, cod. pen., nonché 600-ter, comma 4, e 602-ter, comma 5, cod. pen. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31 marzo 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo si deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’aggravante dell’ingente quantità, non valutata dalla Corte territoriale con riferimento all’esiguità dei supporti, al rapporto con i file di altra natura e alla limitata diffusione del materiale. Con il secondo motivo si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo e del pericolo di divulgazione nel reato di produzione, oltre alla contraddittorietà del metodo di individuazione dell’autore degli scatti. Con il terzo motivo si lamentava l’omessa valutazione dei motivi di appello sul terzo capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo richiama il proprio orientamento secondo cui la configurabilità dell’aggravante della ingente quantità impone di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura contenuta in ciascun supporto (Sez. III n. 39543 del 27.06.2017, cui si affiancano le conformi Sez. III n. 35876 del 21.06.2016 e Sez. III n. 17211 del 31.03.2011).
Il Collegio precisa che il dato quantitativo va inteso in senso assoluto e non relativo, non potendosi rapportare il materiale illecito a quello di altra natura la cui detenzione non costituisce reato. Il principio è confermato dal richiamo analogico a Sez. VI n. 30373 del 18.03.2004, in tema di ingenti quantitativi di rifiuti, ove si è escluso che il concetto possa essere relativizzato al rapporto tra rifiuti illecitamente gestiti e quantitativo complessivo trattato.
La motivazione impugnata, che richiama anche Sez. III n. 10690 del 09.01.2024, nel ritenere integrata l’aggravante in presenza del numero di video e immagini detenuti non appare illogica e fa buon governo dei principi di legittimità. La Corte ribadisce che la valutazione circa la sussistenza del requisito costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi. Manifestamente infondata è altresì la deduzione sull’assenza di prova della diffusione, poiché per il reato di produzione non è richiesto l’accertamento del concreto pericolo di diffusione (Sez. Un. n. 51815 del 31.05.2018).
Sul secondo motivo la Corte richiama la ricostruzione operata da Sez. III n. 8889 del 22.01.2025, che ha evidenziato il superamento del precedente orientamento (Sez. Un. n. 13 del 31.05.2000) e la costruzione della fattispecie in termini di reato di danno. La nozione di pedopornografia domestica, elaborata dalle Sezioni Unite del 2018, è stata poi precisata da Sez. Un. n. 4616 del 28.10.2021, secondo cui dalla sfera applicativa del primo comma fuoriesce soltanto la produzione realizzata senza l’utilizzazione del minore e con il consenso di chi abbia raggiunto l’età per manifestarlo. Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato l’assenza di utilizzazione, bensì solo il pericolo di divulgazione, con conseguente inammissibilità della doglianza.
La censura sull’altezza di scatto delle foto è questione di mero fatto, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità. Il terzo motivo è inammissibile perché non risulta dedotto con i motivi di appello, come ricapitolati nella sentenza gravata, con conseguente preclusione processuale sul capo di imputazione. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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