Bancarotta documentale e occultamento contabile: no bis in idem senza identità storica (Cass. pen. Sez. III n. 38985 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di bis in idem processuale, di cui all’art. 649 cod. proc. pen., come reinterpretato alla luce dell’art. 4 Prot. 7 CEDU, opera sul piano del fatto storico e non del rapporto astratto tra norme incriminatrici. Ai fini della verifica della medesimezza del fatto rilevano la corrispondenza storico-naturalistica degli elementi costitutivi del reato e le circostanze di tempo, luogo e persona, non la configurabilità di un concorso formale. Ne consegue che il concorso tra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e quello di occultamento e distruzione di documenti contabili non è escluso dalla clausola di riserva, e la sola coincidenza dell’oggetto materiale della sottrazione non basta a fondare l’identità del fatto.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva la revoca della sentenza più recente, emessa dal Tribunale di Latina in composizione monocratica per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000. La richiesta si fondava sull’assunto che il fatto storico fosse il medesimo già giudicato con la precedente sentenza del medesimo Tribunale in composizione collegiale, relativa al reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, l. fall., con conseguente violazione del divieto di bis in idem.

Il Tribunale aveva escluso l’identità del fatto per diversità dell’oggetto materiale, dei destinatari del precetto, dell’oggetto del dolo specifico e dell’effetto lesivo. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 4 Prot. 7 e 46 CEDU e l’assoluta mancanza di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra bis in idem sostanziale e bis in idem processuale. Il primo concerne la qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto e opera mediante il criterio di specialità degli artt. 15 e 84 cod. pen.; il secondo riguarda il rapporto concreto tra fatto e giudizio e vieta una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato.

La ricostruzione del principio processuale si àncora alla sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato illegittimo l’art. 649 cod. proc. pen. nella parte in cui escludeva la medesimezza del fatto in presenza di un concorso formale. Da qui il criterio dell’idem factum e non dell’idem legale. L’identità del fatto sussiste quando vi è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze di tempo, luogo e persona, secondo Sez. Un. n. 34655 del 2005.

Quanto al rapporto tra le due fattispecie, la Corte richiama l’orientamento per cui è configurabile il concorso tra bancarotta fraudolenta documentale e occultamento di documenti contabili, trattandosi di specialità reciproca in ragione del diverso oggetto materiale, dei diversi destinatari del precetto, del differente oggetto del dolo specifico e del divergente effetto lesivo: Sez. III n. 24255 del 2024, Sez. V n. 11049 del 2017, Sez. V n. 35591 del 2017.

Ne deriva un passaggio decisivo. Ai fini del divieto di un secondo giudizio, la verifica deve prescindere dai criteri strutturali e dalla configurabilità di un astratto concorso formale, assumendo rilievo il confronto concreto tra il fatto già giudicato e quello ancora da giudicare. Anche in presenza di concorso formale può quindi operare il divieto, ove i fatti storici coincidano.

La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente applicato tali principi. Il giudice dell’esecuzione non si è limitato a rilevare il rapporto di specialità reciproca, ma ha confrontato in concreto i fatti, escludendone l’identità: diversità dell’oggetto materiale, esteso nel procedimento fallimentare anche ai libri contabili facoltativi, e diversità del tempus commissi delicti, con la condotta tributaria precedente e quella fallimentare connotata dall’elemento costitutivo della sentenza di fallimento. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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