Uccisione di animali: indizi gravi e dolo nel reato (Cass. pen. Sez. III n. 33957 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di uccisione di animali di cui all’art. 544-bis cod. pen., gli elementi indiziari, quando siano gravi, precisi e concordanti, sono idonei a fondare l’accertamento della penale responsabilità ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., secondo il libero convincimento del giudice. La condotta punita si realizza in due distinte forme: l’uccisione “per crudeltà”, che introduce un elemento finalistico e integra il dolo specifico; e l’uccisione “senza necessità”, che richiede il solo dolo generico. La mancata esplicitazione in sentenza dell’una o dell’altra forma non è vizio rilevante se il ricorrente non ha posto la specifica quaestio sull’elemento soggettivo.
Il Fatto
Il Tribunale dichiara la penale responsabilità di un soggetto per il reato di cui all’art. 544-bis cod. pen., per avere ucciso con due colpi di fucile da caccia due cani di proprietà di terzi, escludendo le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello rigetta l’impugnazione difensiva e conferma la condanna. Avverso la decisione di secondo grado l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: pretesa manifesta illogicità della motivazione e travisamento probatorio; violazione di legge per mancata chiarificazione tra le forme “per crudeltà” e “senza necessità” e sul dolo; vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la nozione di indizio, quale elemento non direttamente ricollegabile al fatto storico e non idoneo ad attribuirgli certezza, ma capace di fornire una traccia del percorso logico-argomentativo. Solo quando l’indizio presenti gravità, precisione e concordanza esso può giustificare, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., il formarsi del libero convincimento del giudice. A sostegno richiama Sez. II n. 14704 del 2020, Sez. V n. 16397 del 2014 e Sez. V n. 1987 del 2021.
Sul primo motivo, il Collegio esclude la dedotta illogicità. Il rinvenimento dei bossoli sul luogo del ritrovamento dei cadaveri, l’esito della perizia che li riconduce all’arma nella disponibilità del prevenuto, il rilievo acustico dei colpi e l’allontanamento dell’imputato nella immediatezza costituiscono un quadro indiziario che, per la sua gravità, precisione e concordanza, legittima l’inferenza logica della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La tesi difensiva dei bossoli come reliquato di precedenti spedizioni venatorie è superata dal dato del Calendario venatorio regionale, che all’epoca escludeva l’esercizio della caccia.
Sul secondo motivo, la Corte distingue le due forme del reato. L’uccisione “per crudeltà” richiede che le modalità siano finalizzate a infliggere inutili sofferenze, integrando il dolo specifico; l’uccisione “senza necessità” presuppone l’assenza di una situazione che imponga la soppressione dell’animale e integra il dolo generico. Richiama Sez. III n. 37847 del 2023 e Sez. V n. 8449 del 2020. La mancata esplicitazione della forma non è vizio rilevante, poiché il ricorrente non ha posto la specifica questione sul dolo specifico, limitandosi a contestare in termini generici la volontarietà della condotta.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente non ha indicato quali elementi positivi la Corte di appello avrebbe trascurato in ordine alle attenuanti generiche, né ha addotto fattori idonei a contrastare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa per la mancanza di connotati di intrinseca modestia del fatto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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