Recidiva e valutazione complessiva della sequenza criminale: indicazioni dalle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. 3 n. 14237 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in punto di responsabilità, non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a richiedere l’applicazione di una scriminante senza criticare le ragioni dell’esclusione. L’accertamento della recidiva richiede una valutazione complessa, che non può limitarsi all’ultimo reato ma deve considerare l’intera sequenza criminale, verificando la pericolosità sociale del reo e la significatività dell’ultimo episodio per la risposta sanzionatoria ai sensi dell’art. 99 cod. pen.. Tale valutazione non è viziata se si fonda su precedenti anche risalenti, purché emerga un nesso con il reato contestato.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, con sentenza del 14/10/2021, aveva dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 544-bis cod. pen. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3/3/2025, confermava la pronuncia di primo grado, rigettando le censure relative alla mancata applicazione delle scriminanti della legittima difesa e dello stato di necessità e alla ritenuta sussistenza della recidiva.
Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: con il primo, lamentava l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sua identificazione quale autore del fatto, avvenuta sulla base di video di ignota realizzazione; con il secondo, eccepiva la mancanza di motivazione in punto di recidiva, sostenendo che la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sui precedenti penali, senza una verifica attuale della pericolosità sociale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura relativa alle scriminanti, pur sollevata in appello, non era stata sostenuta in sede di legittimità: il ricorso si limitava a un generico richiamo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza che aveva escluso alcuna situazione di pericolo imminente. Tale carenza argomentativa comporta l’inammissibilità del rinvio alle scriminanti.
Inoltre, la Corte ha rilevato che il tema dell’identificazione dell’imputato non era mai stato oggetto di gravame, essendo emerso solo in cassazione. La difesa non aveva negato il fatto storico, ma aveva solo richiesto l’applicazione di una scriminante. Pertanto, la questione, avente carattere fattuale e concernente la valutazione di una prova, era preclusa in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato non solo i numerosi precedenti penali, ma anche la circostanza che il reato fosse stato commesso durante la libertà vigilata, con prescrizioni disattese, e la marcatissima intensità del dolo, elementi che rivelavano un evidente nesso tra il reato e i precedenti. Tale argomento dà esecuzione al principio di legittimità secondo cui la valutazione della recidiva “pur mirata all’incidenza dell’ultimo delitto sull’attitudine a delinquere del reo, prenda in esame in questa prospettiva l’interezza dei reati compresi nella sequenza recidivante” (Sez. U, n. 32318 del 2023).
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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