Sospensione della patente obbligatoria anche con pena sostituita (Cass. pen. Sez. IV n. 34972 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
All’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada non esime il giudice dall’applicare la sanzione accessoria. In tal caso il giudice deve sospenderne l’efficacia fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato e la sanzione potrà essere ridotta della metà. Il Procuratore generale presso la Corte di appello può ricorrere per cassazione avverso la sentenza inappellabile emessa all’esito del giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza dell’11 novembre 2025, all’esito di giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Brescia ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 1, lett. b) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, concesse le attenuanti generiche e operata la diminuzione di pena per la scelta del rito. Lo ha condannato alla pena di venti giorni di arresto e 533,00 euro di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per ventidue giorni. Il giudice non ha disposto l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare la sospensione della patente di guida.

La Motivazione della Corte

La Corte premette una questione di ammissibilità. Ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna emesse all’esito di giudizio abbreviato, salvo che modifichino il titolo del reato. La previsione è fatta salva dall’art. 593 cod. proc. pen., come riformato dall’art. 2 legge n. 114/2024. La sentenza non poteva dunque essere appellata ed è ricorribile per cassazione per tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen.

Trattandosi di sentenza inappellabile, il ricorso è stato ritualmente proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen., che gli consente di impugnare quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero e nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza di quest’ultimo.

Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada stabilisce che all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Il GIP avrebbe quindi dovuto disporla determinandone la durata.

Non rileva in contrario la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che in tal caso il giudice deve sospendere l’efficacia della sanzione accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro, all’esito positivo del quale potrà dichiarare l’estinzione del reato e ridurre della metà la sospensione. La Corte richiama Sez. IV n. 48330 del 27.09.2017, Sez. IV n. 12262 del 08.02.2018 e Sez. IV n. 48654 del 12.11.2019.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, con rinvio al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa, per la determinazione della durata della sanzione, della quale il giudice del rinvio dovrà sospendere l’esecuzione.

Nota della Redazione

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