Pensione indiretta di guerra: requisito reddituale e momento di verifica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 195 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale previsto dall’art. 70 d.P.R. n. 915/1978 per la pensione indiretta di guerra in favore del figlio maggiorenne inabile va verificato con riferimento al momento in cui sopraggiungono tutti i requisiti di legge, e non esclusivamente all’anno precedente la presentazione della domanda. Il predetto art. 70 impone di assumere il reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all’art. 10 d.P.R. n. 597/1973: i costi di assistenza della persona con grave e permanente invalidità non possono essere esclusi dal computo, ma operano solo come deduzioni dal reddito complessivo. L’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia integra il vizio che impone la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.

Il Fatto

Il genitore dell’appellante era deceduto per infarto del miocardio, asseritamente collegato a una schizofrenia-psicosi paranoidea che si assumeva riconducibile a causa di guerra. Il dante causa era titolare, dal 10 agosto 1958, di pensione privilegiata ordinaria per l’infermità “sindrome delirante paranoica” riportata per causa di servizio, reversibile alla vedova e all’odierna appellante quale orfana maggiorenne inabile.

Con domanda del 2020 l’appellante aveva chiesto la pensione indiretta di guerra ex artt. 2, 45 e 70 d.P.R. n. 915/1978. L’Amministrazione aveva qualificato l’istanza come domanda di reversibilità e l’aveva rigettata, ritenendo il dante causa non titolare di pensione di guerra. La Sezione regionale Abruzzo, con la sentenza n. 67/2023, ha rigettato il ricorso: ha riconosciuto il requisito sanitario dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ma ha escluso il requisito reddituale, reputando non deducibili i costi di assistenza per disabilità. La decisione è stata appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla specificità dei motivi, l’art. 190, comma 2, c.g.c. non impone formule rigide né pedissequa contestazione della sentenza gravata: occorre che si possa individuare con chiarezza il quantum appellatum, secondo l’indirizzo già espresso dalla Sezione. Nel caso di specie le censure attengono a due questioni di diritto, ossia il momento di verifica del requisito reddituale e l’esclusione degli oneri di assistenza dal reddito rilevante.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo. La pensione indiretta di guerra ex artt. 44 e 45 d.P.R. n. 915/1978 è riconoscibile al figlio maggiorenne inabile solo in presenza di tre requisiti: morte del dante causa per causa di guerra o attinente alla guerra; inabilità a qualsiasi proficuo lavoro; condizioni economiche ex art. 70. Quest’ultima disposizione richiama espressamente il possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo al lordo degli oneri deducibili di cui all’art. 10 d.P.R. n. 597/1973.

Da qui il rigetto della prima doglianza. Poiché gli oneri deducibili costituiscono, per espressa previsione, componente del reddito complessivo “lordo”, i costi di assistenza della persona inabile non possono essere sottratti alla base di calcolo. Rileva il reddito complessivo indicato nel rigo RN1 del Modello Unico (rigo 11, colonna 1, modello 730-3), non il reddito imponibile risultante dalla sottrazione delle deduzioni. La tesi dell’appellante si pone in contrasto con il tenore letterale dell’art. 70.

È invece fondata la censura sul momento della verifica. Il primo giudice aveva valutato il limite reddituale con riferimento all’anno precedente la domanda e agli anni successivi. La Corte ha affermato il principio per cui il diritto al trattamento sorge al sopraggiungere di tutti i requisiti di legge, con stretta correlazione tra riconoscimento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e decorrenza del trattamento. Essendo l’inabilità accertata come preesistente al decesso del dante causa, a tale data andava condotta la verifica, accertando il permanere del requisito nel tempo. La sentenza ha omesso di motivare su un punto decisivo, con conseguente rimessione degli atti al primo giudice in diversa composizione, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c., perché la questione è di fatto. Il giudice di rinvio dovrà accertare anche la riconducibilità a causa di guerra dell’infermità letale del dante causa e l’eccepito decorso dei termini prescrizionali e di ammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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