Pensioni provvisorie e affidamento del percettore in buona fede (Corte dei Conti Sez. I App. n. 173 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito derivante dal diverso computo tra liquidazione provvisoria e definitiva del trattamento pensionistico incontra il limite dell’affidamento del percettore in buona fede, che si consolida nel tempo ed è opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Tale affidamento va accertato in concreto, valutando il decorso del tempo anche in relazione ai termini procedimentali, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari per la liquidazione definitiva. Ove la domanda restitutoria riguardi somme trattenute dall’ente sui ratei di pensione, il credito non è riconducibile alle obbligazioni periodicamente scadenti dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., con applicazione del termine decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.. Le questioni di fatto relative al legittimo affidamento non sono deducibili in appello, salvo difetto assoluto o apparente di motivazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal recupero operato dall’Inps sulla pensione di reversibilità in godimento dell’appellata, a seguito della sua liquidazione definitiva, per un importo relativo al periodo compreso tra il giugno 1997 e il settembre 2006. La pensionata aveva adito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna, per ottenere la declaratoria di illegittimità del recupero del credito effettuato dall’Istituto previdenziale.
Con la sentenza n. 15/2022, depositata il 24/1/2022, il giudice di primo grado aveva accolto solo parzialmente il ricorso: respinta la domanda dell’Inps di chiamata in causa del datore di lavoro e rigettata l’eccezione di prescrizione, il tribunale contabile aveva riconosciuto la non ripetibilità delle differenze tra pensione provvisoria e definitiva, respingendo invece la domanda della pensionata quanto al recupero per superamento dei limiti di cumulabilità con il reddito imponibile. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Inps, relativamente alla sola statuizione su cui era risultato soccombente.
La Motivazione della Corte
L’Istituto previdenziale ha invocato la violazione dell’art. 7, comma 7, del d.P.R. n. 138/1986 e dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo che, trattandosi di indebito da liquidazione provvisoria con espressa riserva di conguaglio, dovesse escludersi la configurabilità di un affidamento tutelabile in capo alla percipiente. La Corte ha respinto tale prospettazione richiamando la giurisprudenza contabile in sede nomofilattica.
Il Collegio ha anzitutto ricordato il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 7/QM del 2007, secondo cui, in assenza di dolo dell’interessato, il recupero dell’indebito sul trattamento provvisorio non può più effettuarsi decorso il termine per l’emanazione del provvedimento definitivo, per il consolidarsi dell’affidamento riposto nell’amministrazione.
Ha poi valorizzato il successivo intervento delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, che, pur escludendo che lo spirare dei termini regolamentari privi ex se l’amministrazione del diritto-dovere al recupero, ha affermato un principio di affidamento del percettore in buona fede, maturato e consolidato nel tempo e opponibile dall’interessato. Tale affidamento va individuato attraverso una serie di elementi: il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva.
La sentenza gravata, secondo il Collegio, ha fatto puntuale applicazione di tale disciplina, valorizzando il lungo tempo intercorso tra la definizione provvisoria e quella definitiva del trattamento e l’esclusiva responsabilità dell’amministrazione nell’errore originario di determinazione. La Corte ha inoltre precisato che il riscontro di ulteriori elementi di fatto utili a comprovare o sconfessare l’affidamento esula dalla cognizione del giudice di appello, potendo le questioni di fatto essere dedotte solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.
Quanto all’eccezione di prescrizione quinquennale, il Collegio ha confermato l’applicabilità della prescrizione decennale dell’art. 2946 cod. civ. L’Inps aveva trattenuto dai ratei somme ritenute recuperabili, concretizzando un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., la cui formazione diacronica dipendeva non dalla natura dell’obbligazione, ma dalle mere modalità rateali di apprensione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per cui il diritto alla ripetizione dell’indebito non può ricondursi all’art. 2948, n. 4, cod. civ.: la fattispecie riguarda solo i casi in cui la causa del rapporto si realizza con il protrarsi dell’adempimento nel tempo. L’appello è stato dunque respinto, con integrale conferma della sentenza gravata e condanna dell’Istituto alle spese di difesa.
Nota della Redazione
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